COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 06.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 65. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CERVINARA – GARA CERVINARA I SPORTING GUARDIA DEL 15.12.2013 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 76 del 06.03.2014
Delibere della Commissione Disciplinare
65. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CERVINARA – GARA CERVINARA I SPORTING GUARDIA
DEL 15.12.2013 – PROMOZIONE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, vista la propria precedente delibera a stralcio, pubblicata sul
Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 56 del 9.01.2014; sentita, nella persona del suo
rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo,
rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Deve premettersi che questa C.D.T., come già
evidenziato, aveva deciso, con la cennata delibera, di cui al C.U. n. 56 del 9.01.2014, sia in ordine
all’obbligo di disputa di due gare a porte chiuse, sia in ordine alla squalifica a carico del calciatore
Ruotolo Francesco. In questa sede, la disamina è relativa esclusivamente alla sanzione pecuniaria.
La società reclamante ha sostanziato la propria tesi difensiva (anche in relazione alla più volte
richiamata, precedente delibera a stralcio) sia su una asserita, sproporzionata severità delle
sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale, sia sul fatto che gli episodi accaduti siano stati
descritti dall’arbitro, nel proprio referto, in modo non corrispondente alla loro reale gravità, sia
sull’insussistenza dell’aggravante della recidiva. Questa C.D.T., in ordine alla sanzione pecuniaria,
giudica che essa sia stata commisurata in modo congruo, rispetto all’effettiva gravità della vicenda.
Quanto alla confutazione relativa alla recidiva, deve rilevarsi che, alla pag. 1239 del medesimo C.U.
n. 56 del 29.01.2014, è stata pubblicata una precisazione del Giudice Sportivo Territoriale,
specificamente chiarificatrice del fatto che “la sanzione” dell’ammenda e dell’obbligo di disputa di
due gare interne a porte chiuse “risulta applicata per effetto della recidiva ex art. 21 del Codice di
Giustizia Sportiva. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Cervinara; dispone addebitarsi la tassa reclamo,
non versata, sul conto della società reclamante.
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