COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 06.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 67. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MARIGLIANESE CALCIO – GARA MARIGLIANESE CALCIO I VIRTUS SCAFATI 2010 DEL 22.01.2014 – COPPA ITALIA DILETTANTI
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 76 del 06.03.2014
Delibere della Commissione Disciplinare
67. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MARIGLIANESE CALCIO – GARA MARIGLIANESE CALCIO
I VIRTUS SCAFATI 2010 DEL 22.01.2014 – COPPA ITALIA DILETTANTI
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva
presentato regolare richiesta di audizione; auditi l’arbitro ed i Commissari di Campo, nell’udienza del
10.02.2014, con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; letto il reclamo,
rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del
C.R. Campania, n. 63 del 30.01.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico dei calciatori
Andres Mario e Caccavale Giovanni, la sanzione della squalifica, fino al 22.03.2014 per il primo e
fino al 22.07.2014 per il secondo. La reclamante, nell’udienza del 17.02.2014, ha depositato una
documentazione, che tuttavia non è risultata idonea alla confutazione di quanto specificato negli atti
ufficiali di gara. Deve precisarsi che il direttore di gara ed Commissari di Campo hanno confermato
integralmente i loro rispettivi rapporti, ulteriormente dettagliandoli. Quanto, poi, alla commisurazione
delle sanzioni, esse appaiono adeguate e congrue, in rapporto alla particolare gravità degli episodi
addebitati ai due nominati calciatori (per il primo, pugni al volto ad un avversario, che originavano
una rissa; per il secondo, un forte pugno alla nuca ai danni di un calciatore avversario, che perdeva i
sensi e per il quale si rendeva addirittura necessario il trasporto in ospedale). P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Mariglianese Calcio; dispone addebitarsi la
tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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