COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 06.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 69. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL F.A.C. MARANO – GARA REAL F.A.C. MARANO I SANITÀ CALCIO DEL 15.12.2013 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 76 del 06.03.2014
Delibere della Commissione Disciplinare
69. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL F.A.C. MARANO – GARA REAL F.A.C. MARANO I
SANITÀ CALCIO DEL 15.12.2013 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva, preliminarmente, l’inammissibilità dell’atto nella
parte riguardante la perdita della gara. Invero, ai sensi dell’art. 46, comma 4, ed art. 38, comma 7,
del Codice di Giustizia Sportiva, la società deve, comunque, inviare alla controparte copia del
ricorso mediante raccomandata o altro mezzo equipollente purché vi sia la certezza del ricevimento
del ricorso. Viceversa, la società reclamante non ha ottemperato. Nel merito poi, alla doglianza delle
sanzioni delle squalifiche a carico dei calciatori D’Altrui Antonio e Di Francia Benito, questa
Commissione rileva la parziale fondatezza dell’atto. Deve premettersi che il direttore di gara, sentito dalla Commissione, assistito dal Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri, nella riunione del
3.02.2014, ha confermato integralmente il proprio referto. Purtuttavia, questa C.D.T. ritiene, per
quanto riguarda la posizione del calciatore D’Altrui Antonio, che, in applicazione del principio di
adeguatezza ed equa proporzionalità della sanzione, la squalifica a suo carico debba essere ridotta
al 7.03.2014. Deve, viceversa, confermarsi la sanzione della squalifica a carico del calciatore Di
Francia Benito, in quanto equamente commisurata, in rapporto all’effettiva gravità dell’infrazione.
P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo nella sola parte riguardante la perdita della gara; in
parziale accoglimento, di ridurre al 7.03.2014 la sanzione della squalifica a carico del
calciatore D’Altrui Antonio; confermarsi nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo,non versata.
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