COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 05.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 68 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sigg. RONCARATI FRANCO, Presidente dell’A.S.D. Bevilacquese e PARENTI FAUSTO, dirigente A.S.D. Bevilacquese, calc. VECCHIO ANDREA, tess. A.S.D. Bevilacquese e A.S.D. BEVILACQUESE, camp. I^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 05.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 68 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sigg. RONCARATI FRANCO, Presidente dell'A.S.D. Bevilacquese e PARENTI FAUSTO, dirigente A.S.D. Bevilacquese, calc. VECCHIO ANDREA, tess. A.S.D. Bevilacquese e A.S.D. BEVILACQUESE, camp. I^ categoria Con nota 31.1.2014 n. 3980-282, il Vice Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. RONCARATI FRANCO, Presidente dell’A.S.D. Bevilacquese, della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 7, comma 1 ed all’art. 16 dello Statuto Federale, ed all’art. 39, commi 1 e 2 delle N.O.I.F., per aver omesso di tesserare il calc. Vecchio Andrea, svincolato, consentendogli di disputare 12 gare del campionato di I^ categoria 2013/2014 in posizione irregolare di tesseramento; - il sig. PARENTI FAUSTO, nella sua qualità di Dirigente accompagnatore dell’A.S.D. Bevilacquese, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 61 delle N.O.I.F., per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva le 12 distinte gara che attestavano il regolare tesseramento del calc. Vecchio Andrea; - il calc. VECCHIO ANDREA, all’epoca dei fatti svincolato, ora tesserato A.S.D. Bevilacquese, della violazione dell’ art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale, ed all’art. 39, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., per aver disputato nella corrente stagione sportiva n. 12 gare del campionato di I^ categoria nella formazione dell’A.S.D. Bevilacquese, in posizione di tesseramento irregolare; - la società A.S.D. BEVILACQUESE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. nelle violazioni ascritte al proprio Presidente, al proprio dirigente accompagnatore ed al calc. Vecchio, per quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Effettuate ritualmente le notifiche, nulla è pervenuta dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : la inibizione per mesi 5 del sig. RONCARATI FRANCO, la inibizione per mesi 2 del sig. PARENTI FAUSTO, la squalifica per mesi 2 del calc. VECCHIO ANDREA, la penalizzazione di 4 punti in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, nonché una ammenda di € 300 per l'A.S.D. BEVILACQUESE. La Commissione, - letto il deferimento ; - sentite le richieste del rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dai sigg. RONCARATI, PARENTI e VECCHIO integri le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità diretta ed oggettiva dell'A.S.D. BEVILACQUESE; - visti gli artt. 18, 19 e 46 del C.G.S. d e l i b e r a - di infliggere al sig. RONCARATI FRANCO la inibizione per mesi 3, al sig. PARENTI FAUSTO la inibizione per mesi 1, al calc. VECCHIO ANDREA la squalifica per mesi 1, all'A.S.D. BEVILACQUESE l'ammenda di € 300 e la penalizzazione di 4 punti in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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