COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 96 del 07.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA ASD SANT’ANDREA SAN VITO (Seconda Categoria) avverso la squalifica al proprio calciatore, VIOLA Davide per QUATTRO giornate di gara (in c.u. n° 45 del 20.02.2014 Del. Trieste).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 96 del 07.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA ASD SANT’ANDREA SAN VITO (Seconda Categoria) avverso la squalifica al proprio calciatore, VIOLA Davide per QUATTRO giornate di gara (in c.u. n° 45 del 20.02.2014 Del. Trieste). Con tempestivo reclamo la ASD SANT’ANDREA SAN VITO impugnava la squalifica assunta dal G.S.T. a carico del calciatore VIOLA Davide “Perché dopo aver subito un fallo reagiva tentando di colpire un avversario senza riuscirvi. Alla notifica dell'espulsione cercava lo scontro con il suddetto calciatore venendo bloccato dai propri compagni di squadra”. Lamenta la società reclamante una sostanziale disparità di trattamento evidenziando come all’altro calciatore coinvolto nel siparietto (“Mdopo aver subito un fallo ”, appunto) il GST ha inflitto una sanzione più mite (tre giornate anziché quattro di squalifica). Per giungere a tale sintesi, la reclamante afferma che il GST avrebbe malamente considerato i fatti refertati, diversamente impostando le due motivazioni, senza tenere conto della provocazione subita dal VIOLA, colpito a gioco fermo. Il reclamo è destituito di fondamento. Non possono essere poste sullo stesso piano le condotte assunte dai due calciatori. Non tanto per il fatto che l’iniziativa dello scambio di violenze sia stato originato da uno anziché dall’altro dei contendenti; non tanto in considerazione del fatto che alla società reclamante non è dato intercedere per ottenere una sanzione diversa per il calciatore avversario; ma, soprattutto ed in particolare, perché la condotta ascritta al calciatore VIOLA è diversa da quella contestata al suo avversario e, a differenza di quella, si compone di due distinti impulsi: il primo, un tentato pugno in immediata reazione al fallo subito (e da sempre il tentativo di violenza è parificato alla violenza consumata); il secondo, successivamente alla notifica dell’espulsione, un ulteriormente goffo e plateale tentativo di farsi ragione puntualmente descritto dal Direttore di Gara e riportato dal GST in termini meno coloriti. Ne consegue che alle tre giornate di squalifica (minimo edittale ex art. 19/4 lett.b CGS) imposte per la condotta violenta (tentata) nei confronti del calciatore avversario che aveva dato impulso alla scaramuccia, il GST ha ben amministrato il suo potere sanzionatorio gravando il conto di una ulteriore giornata di squalifica per la seguente plateale manifestazione del calciatore VIOLA. A nulla vale recriminare sulla condotta provocatoria dell’avversario, come la giurisprudenza della CAF ci ha lungamente insegnato: da sempre la giurisprudenza calcistica esclude rilievo alla provocazione: già in C.U. 12/C (riunione del 28 ottobre 2005) la CAF si era espressa a chiare lettere: Osserva questa Commissione, infatti, come con le modifiche da ultimo apportate all'art. 14 C.G.S. (oggi 19 co. 4 CGS ndr), il legislatore sportivo abbia identificato separate e distinte ipotesi di condotta fonte di responsabilità disciplinare, per ciascuna delle quali ha poi previsto una specifica e differente sanzione edittale minima. Nessuna nuova norma, tuttavia, è stata introdotta per ciò che concerne la provocazione, con la conseguenza che tale circostanza non può essere considerata un'attenuante in senso tecnico, ma semplicemente un elemento di valutazione ai fini della commisurazione della pena (alla stessa stregua, ad es., dell'intensità dell'elemento soggettivo). A ciò consegue, a giudizio di questa Commissione, che al giudicante è interdetto, una volta inquadrata una determinata condotta nell'ambito di una delle fattispecie previste dal C.G.S., valorizzare la circostanza della provocazione al fine di irrogare una sanzione inferiore al minimo edittale per la medesima fattispecie legalmente previsto, potendo detta circostanza essere considerata al limitato fine della graduazione della sanzione fra minimo e massimo edittale.” PQM La C.D.T. – FVG rigetta il reclamo e dispone per l’addebito alla società reclamante della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it