COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 174/CDT del 27/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE BIKIM DAVID (TESS. REAL THEODICEA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 23.12.2018 A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 23 DEL 27.12.2013 (Gara: CASTROCIELO CALCIO – REAL THEODICEA del 22.12.2013 – Campionato III Categoria Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 174/CDT del 27/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE BIKIM DAVID (TESS. REAL THEODICEA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 23.12.2018 A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 23 DEL 27.12.2013 (Gara: CASTROCIELO CALCIO – REAL THEODICEA del 22.12.2013 – Campionato III Categoria Frosinone) La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: il reclamante riconosce di aver protestato vivacemente nei confronti dell’arbitro, per l’espulsione subita dopo pochi minuti di gioco, ma esclude di aver avuto alcun contatto fisico con lo stesso, né al momento dell’espulsione, né al termine dell’incontro. Si è quindi chiesta una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva e del tutto sproporzionata rispetto all’entità dei fatti. Ascoltato in sede di supplemento, l’arbitro ha riferito che al 18mo del primo tempo, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, il calciatore BIKIM DAVID si era avvicinato e lo aveva dapprima spintonato in segno di protesta, e successivamente gli aveva stretto con forza il braccio, sollecitando spiegazioni in merito all’espulsione. Al termine dell’incontro, mentre l’arbitro stava rientrando negli spogliatoi, lo stesso giocatore, con atteggiamento minaccioso, aveva avvicinato il suo volto a quello del Direttore di gara dicendo “se ti metto le mani addosso non gioco più” e, successivamente, aveva colpito quest’ultimo con uno schiaffo sul volto. L’arbitro ha precisato che lo schiaffo, non era stato molto violento, ma gli aveva causato dolore e anche un leggero arrossamento, come aveva potuto constatare allo spogliatoio; il giocatore era stato poi allontanato dai calciatori della squadra avversaria. L’arbitro ha inoltre precisato che lo schiaffo non gli aveva causato danni all’interno della bocca, né ai denti, sicchè egli non aveva avuto necessità di alcuna cura medica. Alla luce delle dichiarazioni rese dal direttore di gara, che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta quindi comprovata la sussitenza del comportamento gravemente invasivo (spintonamento e stretta del braccio) posto in essere dal calciatore BIKIM nei confronti dell’arbitro, al momento dell’espulsione, nonché il gravissimo gesto di violenza (schiaffo al volto) compiuto nei confronti dello stesso arbitro, al termine dell’incontro. Ribadita l’intollerabilità e la gravità di tale comportamento, assolutamente riprovevole, per quanto concerne la misura della sanzione, questa Commissione, considerato che il gesto violento non ha causato alcuna conseguenza fisica per l’arbitro, ritiene tuttavia di rivisitare parzialmente la sanzione e ciò, anche al fine di rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogare dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore BIKIM DAVID al 30.6.2017, così come anticipato sul C.U. n. 168 del 21.2.2014. La tassa reclamo va restituita.
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