COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 174/CDT del 27/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TERRACINA CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ZANNELLA GIANMARCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 46 DEL 30.1.2014 (Gara: UNITED APRILIA – REAL TERRACINA del 25.1.2014 – Campionato C5 Serie D Latina)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 174/CDT del 27/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TERRACINA CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ZANNELLA GIANMARCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 46 DEL 30.1.2014 (Gara: UNITED APRILIA – REAL TERRACINA del 25.1.2014 – Campionato C5 Serie D Latina) La Commissione Disciplinare Territoriale Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: la società REAL TERRACINA CALCIO A 5, ricorrendo avverso la decisione del primo giudice, riconduce il comportamento del calciatore ZANNELLA ad un semplice fallo da ultimo uomo, senza ulteriori esternazioni verso l’arbitro, prima di lasciare tranquillamente il terreno di gioco. Per tale motivo, la reclamante chiede una sostanziale riduzione della squalifica inflitta al citato calciatore. Dall’esame degli atti ufficiali, si rileva invece che lo ZANNELLA, espulso per offese all’arbitro, prima di lasciare il terreno di gioco, assumeva nei suoi confronti un atteggiamento irriguardoso, provocatorio e di scherno, per cui appare adeguata la squalifica inflitta in prima istanza e parimenti inattendibili le motivazioni della ricorrente. Per tali motivi DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata, così come anticipato sul C.U. n. 168 del 21.2.2014. La tassa reclamo va incamerata.
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