COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 174/CDT del 27/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI MONTECOMPATRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 19 DEL 7.11.2014 (Gara: LUCKY JUNIOR – CITTA’ DI MONTECOMPATRI del 3.11.2013 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 174/CDT del 27/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI MONTECOMPATRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 19 DEL 7.11.2014 (Gara: LUCKY JUNIOR – CITTA’ DI MONTECOMPATRI del 3.11.2013 – Campionato III Categoria Roma) La Società CITTA’ DI MONTECOMPATRI ha motivato il proprio reclamo avverso la sanzione pecuniaria, comminata in prima istanza, sostenendo di aver accertato che la persona resasi responsabile dell’episodio di fine gara, non apparterrebbe alla propria tifoseria. La ricorrente chiede, pertanto, l’annullamento dell’ammenda di € 200,00. Dalla lettura degli atti ufficicali emerge, di contro, che al termine dell’incontro un sostenitore della Società CITTA’ DI MONTECOMPATRI offendeva e minacciava gravemente un calciatore della squadra avversaria e lo attingeva con uno sputo alla schiena. Tanto premesso, data la priorità, come mezzo di prova , del contenuto degli atti ufficiali (art. 35 del C.G.S.), le lamentele della reclamante sono destituite di fondamento . Per tali motivi, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata, così come anticipato sul C.U. n. 168 del 21.2.2014. La tassa reclamo va incamerata.
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