COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 174/CDT del 27/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS BRACCIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 10 GARE A CARICO DEL CALCIATORE NOCERA ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 161 DEL 13.2.2014 (Gara: VIS BRACCIANO – TUSCIA FOGLIANESE del 9.2.2014 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 174/CDT del 27/2/2014
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS BRACCIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA PER 10 GARE A CARICO DEL CALCIATORE NOCERA ANDREA ADOTTATO
DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 161 DEL
13.2.2014
(Gara: VIS BRACCIANO – TUSCIA FOGLIANESE del 9.2.2014 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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