COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 181/CDT del 07/03/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL CASILINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15-1-2018 A CARICO DEL CALCIATORE STRABIOLI MIRKO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 138 DEL 10-1-2014 GARA NUOVA TIVOLI CALCIO – REAL CASILINO DEL 12-1-2014 CAMPIONATO I CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 181/CDT del 07/03/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL CASILINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15-1-2018 A CARICO DEL CALCIATORE STRABIOLI MIRKO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 138 DEL 10-1-2014 GARA NUOVA TIVOLI CALCIO – REAL CASILINO DEL 12-1-2014 CAMPIONATO I CATEGORIA La società Real Casilino ha impugnato la delibera in epigrafe sostenendo che, contrariamente a quanto descritto nel referto arbitrale non vi sarebbe stato alcun contatto fisico tra il calciatore Strabioli ed il direttore di gara ed il tesserato si sarebbe limitato ad una protesta veemente, dopo aver subito l’ennesimo annullamento di una rete nel periodo di recupero del secondo tempo. L’arbitro, chiamato a chiarimenti dalla Commissione, ha invece ribadito quanto già scritto nel referto di gara, assumendo che il calciatore, all’atto dell’espulsione avvenuta al 49’ del secondo tempo per proteste, lo aveva colpito con tre calci ad uno stinco e poi, mentre rientrava nel suo spogliatoio, al termine della gara, lo aveva nuovamente attinto con calci e pugni tanto violenti che solo a fatica riusciva a rientrare nel suo spogliatoio. A margine dell’audizione l’Arbitro lamentava che, in una precedente gara era stato mal valutato dall’Osservatore arbitrale, solo per ritorsione per pregressi dissapori interni all’associazione arbitrale, e poi che dopo la gara in questione, inspiegabilmente, non era stato più utilizzato, ipotizzando una sorta di congiura ai suoi danni. Il rappresentante dell’AIA, al termine dell’audizione del direttore di gara, dava lettura del referto dell’Osservatore arbitrale che rilevava invece che, all’atto delle proteste in campo del calciatore Strabioli, non vi era stato alcun contatto fisico tra il calciatore ed il direttore di gara e che, al termine della gara, era rimasto attardato nei pressi del cancello di entrata sul terreno di gioco, aspettando il custode che doveva provvedere all’apertura, ma dalla sua posizione aveva solo visto un assembramento, senza poter vedere l’aggressione lamentata dal direttore di gara, ma entrato nell’immediatezza nello spogliatoio il collega Arbitro, a sua esplicita domanda, aveva risposto di non avere alcun problema. A fronte della evidente ed inconciliabile dissonanza tra quanto riferito dal direttore di gara e quanto scritto dall’osservatore arbitrale ed in presenza delle affermazioni estremamente risentite del direttore di gara nei confronti dall’Associazione arbitrale, la Commissione ritiene che debba essere approfondito, con l’ausilio della Procura Federale, l’episodio oggetto del contendere anche tramite un confronto tra l’Arbitro e l’osservatore. Tutto ciò premesso ORDINA La trasmissione degli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. che, previa acquisizione del rapporto dell’osservatore arbitrale, l’audizione dello stesso ed eventualmente il confronto con il direttore di gara ed ogni altro esperimento istruttorio ritenuto utile e necessario, accerti l’entità dei fatti oggetto del ricorso. Sospende il procedimento all’esito degli accertamenti richiesti, riserva la pronuncia sulla tassa reclamo al definitivo.
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