COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 181/CDT del 07/03/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO SETTE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GROSSI SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 167 DEL 20.2.2014 (Gara: PRO SETTE – ATLETICO SAN BASILIO del 16.2.2014 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 181/CDT del 07/03/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO SETTE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GROSSI SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 167 DEL 20.2.2014 (Gara: PRO SETTE – ATLETICO SAN BASILIO del 16.2.2014 – Campionato II Categoria) La Società PRO SETTE, eccependo la decisione di prima istanza, sostiene che il calciatore GROSSI SIMONE, dopo aver ricevuto un calcio e una manata al viso da un avversario ed essere stato espulso per aver reagito senza atti violenti, si sarebbe limitato a sollevare un pugno verso lo stesso avversario, mentre insieme ad esso lasciava il terreno di gioco, senza alcun atteggiamento minaccioso nei riguardi dell’arbitro. Per quanto sopra, la ricorrente chiede una riduzione della squalifica a carico del GROSSI. Dalla lettura degli atti ufficiali che, a mente dell’art. 35 del C.G.S., costituiscono fonte primaria di prova, si rileva ben altra descrizione dell’episodio. Infatti, il citato calciatore, dopo essere stato espulso unitamente ad un avversario per reciproche scorrettezze, offendeva l’arbitro e mimava un gesto a pugno chiuso contro lo stesso in tono assai minaccioso, costringendolo ad indietreggiare. Veniva poi allontanato dai compagni di squadra. Tutto ciò premesso, appare chiara la condotta offensiva e gravemente minacciosa del GROSSI nei confronti dell’arbitro, per cui le lamentele della reclamante sono da ritenersi inattendibili. Tutto ciò premesso, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione mpugnata, così come anticipato sul C.U. n. 174 del 27.2.2014. La tassa reclamo va incamerata.
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