COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 181/CDT del 07/03/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALENTANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MARUCCI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL LA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 52 SGS DEL 20.2.2014 (Gara: VALENTANO – NUOVA BAGNAIA del 15.2.2014 – Campionato Allievi Provinciali Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 181/CDT del 07/03/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALENTANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MARUCCI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL LA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 52 SGS DEL 20.2.2014 (Gara: VALENTANO – NUOVA BAGNAIA del 15.2.2014 – Campionato Allievi Provinciali Viterbo) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe e considerato che lo stesso è stato inoltrato a questa Commissione Disciplinare ben oltre il termine di 7 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Infatti risulta trasmesso in data 3.3.2014, mentre l’ultimo giorno utile di invio era il 27.2.2014. Ciò detto, alla luce di quanto previsto dall’art. 46 comma 1 del C.G.S., il reclamo non può essere preso in considerazione. Per quanto sopra, questa Commissione DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo. La tassa reclamo va incamerata. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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