COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 06.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 34 – Reclamo USD Canaletto Sepor avverso la squalifica del calciatore Giacomo Ceradelli per otto giornate – Gara Canaletto – Ceparana del 9.2.2014 Campionato Promozione. C.U. n. 46 del 13.2.2014.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 06.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 34 - Reclamo USD Canaletto Sepor avverso la squalifica del calciatore Giacomo Ceradelli per otto giornate - Gara Canaletto - Ceparana del 9.2.2014 Campionato Promozione. C.U. n. 46 del 13.2.2014. La società USD Canaletto Sepor si è opposta, con reclamo di rito, al provvedimento di squalifica per otto giornate del calciatore Giacomo Ceradelli che, espulso per doppia ammonizione, all’esibizione del cartellino rosso scagliava il pallone all’indirizzo dell’arbitro colpendolo al volto. Chiede la società reclamante il riesame del provvedimento e la rideterminazione della sanzione in misura più equa e rapportata all’effettiva gravità dei fatti perché il proprio tesserato aveva “allontanato da sé il pallone senza alcuna volontà di colpire”. Contesta inoltre la motivazione sostenendo che nel gesto non si ravvisano qui connotati di efferatezza riportati nella declaratoria del primo giudice. Osserva la Commissione Disciplinare come la prima eccezione proposta dall’appellante debba essere respinta perché il direttore di gara riferisce che il pallone fu “scagliato” e non lanciato dal calciatore, il che esclude a priori ogni ipotesi d’involontarietà. Sussistono invece fondati dubbi che il gesto del Ceradelli, così come descritto dall’arbitro, possa ritenersi “efferato”, aggettivo il cui significato, quando riferito a un’azione, mette in evidenza ferocia e crudeltà. Occorre comunque rilevare che l’uso improprio di una parola nelle motivazioni di una sentenza non può costituire elemento di revisione d’una sanzione che va comunque determinata dall’attento esame delle risultanze ufficiali. Ciò premesso devesi rilevare come nonostante il rapporto di gara sia carente di quelle necessarie precisazioni circa la distanza dalla quale fu scagliato il pallone e le eventuali conseguenze riportate dall’arbitro (dolore momentaneo, stordimento ecc.), la sanzione inflitta in prime cure non si discosti di molto dai parametri applicati in primo grado per la tipologia del gesto. La squalifica del calciatore può comunque essere meglio determinata proprio tenendo conto delle anzidette carenze del rapporto e perciò ridotta da otto a sette giornate effettive di gara: più precisamente una giornata per l’allontanamento per doppio giallo e sei giornate per il successivo atto di natura violenta nei confronti dell’ufficiale di gara. In tal senso la Commissione delibera. Accolto il reclamo, la tassa non versata e addebitata in conto va restituita.
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