COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 06.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 37 – Reclamo ASD Voltrese Vultur avverso la squalifica del calciatore Calogero Virzi per tre giornate. Gara Voltrese – Ventimiglia del 16.2.2014 Campionato Promozione. C.U. n. 48 del 20.2.2014.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 06.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 37 - Reclamo ASD Voltrese Vultur avverso la squalifica del calciatore Calogero Virzi per tre giornate. Gara Voltrese - Ventimiglia del 16.2.2014 Campionato Promozione. C.U. n. 48 del 20.2.2014. La società ASD Voltrese Vultur si è opposta, con reclamo di rito, alla squalifica del calciatore Calogero Virzi, espulso al 10’ del S.T. della gara in epigrafe per grave fallo di gioco. All’esibizione del cartellino rosso rivolgeva all’arbitro, bestemmiando, espressioni irriguardose reiterandole mentre usciva dal campo. La reclamante contesta il referto di gara sostendone la non veridicità e negando che il proprio tesserato avesse tenuto nei confronti del direttore di gara il comportamento irriguardoso e blasfemo addebitatogli negli atti. Il reclamo non può trovare accoglimento perché le doglianze della società non trovano alcun riscontro nel rapporto arbitrale che, quando redatto in forma chiara e univoca come nel caso in esame, rappresenta fonte di prova privilegiata che non può essere smentita o superata da interessate dichiarazioni di parte. Sotto il profilo equitativo la sanzione inflitta in prime cure appare equa e appropriata e va confermata. Per questi motivi la Commissione Disciplinare respinge il reclamo come sopra proposto dall’ASD Voltrese Vultur e dispone l’incameramento della tassa non versata e addebitata in conto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it