COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 06.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società CS FRASSATI RANICA Camp. 1° Categoria Gir. D Gara del 9.2.2014 tra CS Frassati Ranica / Almè C.U. n. 40 del CRL datato 13.02.2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 06.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società CS FRASSATI RANICA Camp. 1° Categoria Gir. D Gara del 9.2.2014 tra CS Frassati Ranica / Almè C.U. n. 40 del CRL datato 13.02.2014. La società CS FRASSATI RANICA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale le ha inflitto la sanzione della perdita della gara per 0-3, lamentando che tale sanzione è ingiusta in quanto il guasto all’illuminazione dell’impianto sportivo non era a lei imputabile, essendo stato determinato da una causa imprevedibile. La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, esaminato il rapporto arbitrale, sentita la reclamante osserva : il reclamo proposto dalla CS FRASSATI RANICA non può trovare accoglimento. Infatti, la stessa non fornisce alcuna prova in merito alla circostanza peraltro dedotta genericamente che il guasto all’impianto di illuminazione si sarebbe verificato per una causa imprevedibile non ricollegabile ad insufficiente od omessa manutenzione. In particolare, la CS FRASSATI RANICA non solo non ha specificato quale sia stata la causa tecnica, a suo dire imprevedibile, che ha determinato il guasto all’illuminazione, ma non ha nemmeno fornito alcun elemento di prova nemmeno a livello indiziario circa la non prevedibilità del guasto anche questo nemmeno specificato sotto il profilo tecnico.In mancanza di prova della causa di forza maggiore che ha determinato il guasto all’illuminazione e quindi la sospensione della gara, il reclamo non può trovare accoglimento. Tanto premesso e ritenuto RESPINGE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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