COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 06.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società CELLATICA Camp. 1° Categoria Gir. F Gara del 02.02.2014 tra Cellatica / San Zeno C.U. n. 40 del CRL datato 13.02.2014
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 06.03.2014
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società CELLATICA Camp. 1° Categoria Gir. F
Gara del 02.02.2014 tra Cellatica / San Zeno
C.U. n. 40 del CRL datato 13.02.2014
La società CELLATICA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta avverso la regolarità della gara, lamentando di aver effettivamente inviato l'impugnazione alla squadra avversaria..La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, osserva : il reclamo proposto avverso questa commissione disciplinare viola il disposto dell'Art. 46, comma I, CGS considerato che manca la prova dell'invio alla squadra avversaria. Quindi ammesso e non concesso che l'errore commesso nel procedimento di impugnazione avanti al Giudice Sportivo possa essere sanato nel presente giudizio di reclamo, in ogni caso il reclamo qui proposto contiene il medesimo vizio. Ne consegue che deve essere dichiarato inammissibile.
Tanto premesso e ritenuto, dichiara
INAMMISSIBILE
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa se non ancora versata.
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