COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 06.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società POLISPORTIVA PREVALLE Camp. Juniores Prov. Gir. C Gara del 01.02.2014 tra Valtenesi / Polisportiva Prevalle C.U. n. 28 della Delegazione di Brescia datato 06.02.2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 06.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società POLISPORTIVA PREVALLE Camp. Juniores Prov. Gir. C Gara del 01.02.2014 tra Valtenesi / Polisportiva Prevalle C.U. n. 28 della Delegazione di Brescia datato 06.02.2014. La società POLISPORTIVA PREVALLE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione della perdita della gara a carico della reclamante con il risultato di 3 a 0, oltre chè la squalifica del calciatore PODAVINI Andrea fino al giorno 10.03.2014, la squalifica dei calciatori BRESCIANI Edoardo e GUATTA Andrea per 3 gare, nonché di comminare l’ammenda di € 60,00. La reclamante sostiene che il PODAVINI Andrea sarebbe stato precedentemente sostituito e che l’arbitro non avrebbe espulso i due giocatori e per questo richiede che la decisione venga riformata. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini previsti dal CGS, osserva : sentito l’arbitro a chiarimenti, lo stesso precisa che il calciatore PODAVINI Andrea, seppur sostituito durante il primo tempo, sostava nella zona della panchina insieme agli altri giocatori ed ha altresì confermato che detto calciatore si è reso responsabile dei fatti ascritti. Quanto alle posizioni dei signori del signor BRESCIANI Edoardo e GUATTA Andrea il DG ha chiarito di non aver mostrato loro il cartellino rosso, ma di averli considerati espulsi a seguito di comportamenti aggressivi nei confronti di alcuni avversari, confermando quindi i fatti descritti nel rapporto. Ne conseguiva pertanto che il DG ritenendo mancante il numero minimo di giocatori, poneva fine alla gara. Preso atto che il GS correttamente statuiva sulla base del referto, quale unico elemento probatorio rilevante. La decisione del GS merita in ogni caso di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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