COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 05.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. SAMPAOLESE CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA OSIMO STAZIONE/SAMPAOLESE CALCIO DEL 15.2.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D” – (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 125 del 18.2.2014)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 135 del 05.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO S.S. SAMPAOLESE CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA OSIMO STAZIONE/SAMPAOLESE CALCIO DEL 15.2.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D” -
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 125 del 18.2.2014)
Con reclamo ritualmente proposto la S.S. Sampaolese Calcio ha impugnato la decisione del Giudice sportivo presso il Comitato Regionale Marche - pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe - che ha inflitto alla società l’ammenda di € 100,00 “per aver un proprio tesserato, danneggiato la panchina”, rinviando, per il risarcimento dei danni, alle disposizioni vigenti in materia.
Con i motivi scritti la reclamante ha chiesto l’annullamento dell’impugnata delibera, deducendo che, nell’occasione, il proprio tesserato, dopo essere stato sostituito, rattristato e deluso, sfogò la propria amarezza colpendo con una manata la fiancata della panchina, ma senza provocare danno alcuno, producendo solo un gran fragore; peraltro, lo stesso calciatore fu, per questo, espulso dall’arbitro.
Alla richiesta audizione la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate.
Ascoltato a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di non avere accertato l’esistenza di danni alla panchina, confermando di avere espulso il calciatore della Sampaolese Calcio per il gesto di averla colpita.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltati l’arbitro e la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto che il gravame vada accolto per i motivi ivi addotti, che, alla luce di quanto qui emerso, si ritengono condivisibili ed ai quali si rinvia integralmente;
• considerato che per i fatti in esame, il calciatore responsabile è stato dal Giudice sportivo sanzionato con provvedimento pubblicato sul citato Com. Uff. n 125;
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dalla S.S. Sampaolese Calcio e, per l’effetto, annulla l’impugnata delibera. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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