COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 05.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S.D. MONTERUBBIANESE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA BORGO ROSSELLI/MONTERUBBIANESE DEL 15.2.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIAGIRONE “G” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 58 del 2.11.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 05.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S.D. MONTERUBBIANESE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA BORGO ROSSELLI/MONTERUBBIANESE DEL 15.2.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIAGIRONE “G” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 58 del 2.11.2012) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche infliggeva al calciatore TRASARTI Alessandro, asseritamente tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica per cinque gare effettive perché “espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento spintonava leggermente l’arbitro stringendole il braccio procurando momentaneo dolore.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S.D. Monterubbianese chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a contestare, verbalmente ed in maniera composta, una decisione dell’arbitro, senza tuttavia mai aggredirla, né verbalmente né fisicamente, e senza attardarsi in occasione dell’uscita dal campo, di talché la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al ridetto calciatore. Alla richiesta audizione, la reclamante, assistita dal proprio difensore, illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il Trasarti Alessandro per doppia ammonizione; alla notifica del provvedimento, lo stesso le si avvicinò e le prese le braccia ai gomiti spingendola; invitato ad uscire dal campo, il ridetto calciatore tornò di nuovo verso di lei e la prese per un braccio stringendola e strattonandola, provocandole così momentaneo dolore. Lo stesso calciatore, ritardando l’uscita dal campo, non consentiva l’immediata ripresa del gioco poiché dapprima si portava in panchina, poi, su richiesta dell’ufficiale di gara, nello spazio antistante gli spogliatoi ed infine rientrava negli spogliatoi. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevato che il rapporto arbitrale e le successive dichiarazioni del direttore di gara, che come noto costituiscono fonte di prova privilegiata, non consentono dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulla conseguente responsabilità del calciatore Trasarti Alessandro; • ritenuto che il gesto dell’afferrare le braccia dell’arbitro deve essere ricompreso – costituendone aggravante e, comunque, integrando autonomo comportamento irriguardoso – nel contesto della condotta irriguardosa mantenuta dal giocatore; • ritenuto che alla sanzione derivante da tale condotta debba essere cumulata quella derivante dall’espulsione, per doppia ammonizione per proteste, del ridetto calciatore; • ritenuta, pertanto, la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo Collegio; P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S.D. Monterubbianese ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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