COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 06.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: A.S.D. STELLA DEL COLLE – A.P. GIOVENTU CAMPI del 16/2/2014 (Reclamo della società A.S.D. STELLA DEL COLLE, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 22/2/2014 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 59 del 06.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
GARA: A.S.D. STELLA DEL COLLE – A.P. GIOVENTU CAMPI del 16/2/2014 (Reclamo della
società A.S.D. STELLA DEL COLLE, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal
Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500 di cui alla delibera riportata sul
Comunicato Ufficiale n. 56 del 22/2/2014 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
effettuati i necessari accertamenti;
rilevato che sulla base della documentazione acquisita agli atti del procedimento va punito il
comportamento dei sostenitori locali per l’aggressione subita dall’arbitro in prossimità del campo
sportivo;
ritenuto che fortunatamente tale aggressione non ha avuto conseguenze di particolare violenza per
cui più adeguata rispetto a quanto deliberato dal Primo Giudice si appalesa la sanzione della
squalifica del campo di gioco (che va confermata) ma va solo ridotta la sanzione dell’ammenda a €
200,00
P.Q.M.
D E L I B E R A
- ridursi a € 200,00 la sanzione dell’ammenda inflitta alla società A.S.D. STELLA DEL
COLLE, confermarsi nel resto le impugnate decisioni;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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