COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 06.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARA: S.S.D. SAN PIETRO VERNOTICO – A.S. VEGLIE del 30/1/2014 (Reclamo della società S.S.D. SAN PIETRO VERNOTICO, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 20/2/2014 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 06.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARA: S.S.D. SAN PIETRO VERNOTICO – A.S. VEGLIE del 30/1/2014 (Reclamo della società S.S.D. SAN PIETRO VERNOTICO, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 20/2/2014 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che al momento della utilizzazione del calciatore BONETTI Pasquale e cioè all’inizio della gara del 30/1/2014 ore 14,30, il calciatore suddetto non risultava tesserato per la società reclamante dal momento che il tesseramento, da parte di quest’ultima risulta effettuato con raccomandata A.R. n. 14000029004251 spedita alle ore 19,25 del giorno 30/1/2014, cioè dopo la chiusura della gara stessa per cui del tutto illegittima si appalesa la partecipazione del calciatore suddetto; - rilevato che nella specie in esame non può trovare applicazione l’art. 39 n. 3 delle N.O.I.F. ma l’art. 61 n. 5 delle N.O.I.F.; P.Q.M. D E L I B E R A - respingersi il reclamo proposto dalla società S.S.D. SAN PIETRO VERNOTICO e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it