COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 06.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: A.S.D. TREPUZZI – A.S.D. PRO PATRIA del 16/2/2014 (Reclamo della società A.S.D. TREPUZZI, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 300 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 22/2/2014 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 06.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: A.S.D. TREPUZZI – A.S.D. PRO PATRIA del 16/2/2014 (Reclamo della società A.S.D. TREPUZZI, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 300 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 22/2/2014 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; effettuati i necessari accertamenti; ritenuto che dall’esame della documentazione acquisita agli atti del procedimento, i fatti denunciati dall’arbitro possono ritenersi adeguatamente puniti con la sanzione dell’ammenda di € 200,00 P.Q.M. D E L I B E R A - ridursi a € 200,00 la sanzione dell’ammenda inflitta alla società A.S.D. TREPUZZI; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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