COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 06.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. GERREI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 36 del 13.02.2014. Gara S.G. Flumini / Gerrei del 09.02.2014.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 06.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. GERREI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 36 del 13.02.2014. Gara S.G. Flumini / Gerrei del 09.02.2014. La società Gerrei ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con le quali il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha inflitto alla società stessa l’ammenda di Euro 100,00 con obbligo di risarcimento dei danni cagionati perché “ un tesserato non identificato danneggiava con un pugno la porta degli spogliatoi della società S.G. Flumini Quartu” e al calciatore Semeraro Mauro la squalifica per cinque gare perché “ espulso per doppia ammonizione, colpiva la mano dell’arbitro mentre questi gli mostrava il secondo cartellino giallo e gli rivolgeva frasi ingiuriose, ritardando notevolmente l’uscita dal terreno di gioco”. La società chiede la revoca dell’ammenda, sostenendo che non vi è alcuna prova che la porta sia stata danneggiata da un proprio tesserato, e la riduzione della squalifica del Semeraro, in quanto quest’ultimo avrebbe bloccato la mano dell’arbitro istintivamente senza alcuna intenzione di fargli del male. Il direttore di gara, nel corso dell’audizione avanti la Commissione, ha precisato di non potere effettivamente sapere chi sia l’autore del danneggiamento della porta; in ordine al comportamento del Semeraro, ha confermato quanto dichiarato nel rapporto, precisando che lo stesso, dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni, alla vista del secondo giallo, lo colpiva alla mano dove teneva il cartellino e successivamente lo ingiuriava e ritardava l’uscita dal terreno di gioco. Il rappresentante della società reclamante, sentito anch’egli dalla Commissione, ha insistito per l’accoglimento del reclamo. La Commissione, letti gli atti del procedimento, decide di accogliere il reclamo relativamente alla richiesta di revoca dell’ammenda, in quanto non risulta effettivamente alcuna prova circa l’attribuibilità del danneggiamento della porta degli spogliatoi a un tesserato della società Gerrei. In ordine alla squalifica del Semeraro, la Commissione decide invece di respingere il reclamo, in quanto la sanzione della squalifica per cinque gare appare equa e proporzionata al reale accadimento dei fatti, così come emerge dal rapporto di gara e dalle dichiarazioni rese dall’arbitro nanti la Commissione. La Commissione, per questi motivi, in parziale accoglimento del reclamo, DELIBERA - di revocare la sanzione dell’ammenda di Euro 100,00, e il conseguente obbligo di risarcimento dei danni cagionati, inflitta alla società Gerrei; - di confermare la squalifica per cinque gare del calciatore Semeraro Mauro. Dispone il non addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it