COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 395 del 04.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°139/A A.S.D. GREEN TUSA (ME) avverso perdita gara per 0 – 3, un punto di penalizzazione in classifica, squalifica del campo per due gare, inibizione del sig. Gioacchino Patti fino al 28.02.2014; inibizione del sig. Francesco Vitale fino al 13.04.2014; inibizione fino del sig. Antonio Castagna fino al 13.02.2017 ed ammenda di € 50,00 – Gara Campionato 3° Cat. Green Tusa/Rosmarino del 08/02/2014 – C.U. N° 54 13/02/2014 Delegazione Distrettuale di Barcellona Pozzo di Gotto
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 395 del 04.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°139/A
A.S.D. GREEN TUSA (ME) avverso perdita gara per 0 – 3, un punto di penalizzazione in classifica, squalifica del campo per due gare, inibizione del sig. Gioacchino Patti fino al 28.02.2014; inibizione del sig. Francesco Vitale fino al 13.04.2014; inibizione fino del sig. Antonio Castagna fino al 13.02.2017 ed ammenda di € 50,00 - Gara Campionato 3° Cat. Green Tusa/Rosmarino del 08/02/2014 – C.U. N° 54 13/02/2014 Delegazione Distrettuale di Barcellona Pozzo di Gotto
Con appello ritualmente inviato a firma del rappresentante legale pro tempore l’ASD Green Tusa ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate.
In buona sintesi la reclamante sostiene che nonostante l’aggressione subita l’arbitro ha portato regolarmente a termine la gara per cui deve essere ristabilito il risultato conseguito in campo e revocata la penalizzazione di un punto in classifica così come devono essere rideterminate in termine più equi tutte le altre sanzioni impugnate.
Quanto sopra è stato ribadito in sede di audizione all’udienza odierna.
La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che l’impugnazione relativa all’inibizione del sig. Giaocchino Patti e quella relativa all’ammenda di € 50,00 sono inammissibili ai sensi dell’art.45 comma 3 lett. b) e d) C.G.S.
La Commissione Disciplinare Territoriale nel merito osserva che il presente procedimento si basa solo sugli atti ufficiali di gara (referto e suoi eventuali supplementi) che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 e 2.1. C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare.
In particolare dalla lettura del predetto rapporto si legge che al 15’ del 2° t. dopo la realizzazione di una rete da parte della soc. Rosmarino l’arbitro veniva raggiunto dal sig. Antonio Castagna il quale lo aggrediva colpendolo con due violenti pugni al petto assumendo nel contempo anche un comportamento gravemente minaccioso.
A seguito di tale aggressione il direttore di gara cadeva per terra accusando forti dolori al torace e subiva anche la distorsione della caviglia per cui era costretto ad interrompere la gara per farsi assistere e curare dal medico della società Rosmarino.
Nel mentre il direttore di gara si stava facendo assistere notava che una ventina di sostenitori del Green Tusa penetravano sul terreno di gioco scavalcando la fatiscente rete di recinzione i quali si avvicinavano al direttore di gara minacciandolo e tentando anche di aggredirlo.
Gli stessi, inoltre, assumevano un comportamento minaccioso ed intimidatorio nei confronti de calciatori della Società Rosmarino. A stento detti sostenitori venivano allontanati dal terreno di gioco anche grazie all’intervento del capitano del Green Tusa ma costoro anziché uscire dal terreno di gioco si posizionavano nello spiazzo antistante gli spogliatoi dove venivano raggiunti anche dal sig. Antonio Castagna precedentemente allontanato per l’aggressione all’arbitro continuando così nelle loro manifestazioni di intemperanza nei confronti del direttore di gara.
Poiché tutti i tentativi del capitano del Tusa (il quale nell’occasione ha prestato la massima assistenza la direttore di gara), protrattisi per oltre quindici minuti, non sortivano alcun effetto il direttore di gara decideva, anche se non era più nelle condizioni fisiche e psichiche di dirigere la gara, di proseguirla pro forma al fine di preservare l’incolumità propria e quella dei tesserati della società ospite.
Al termine della gara, inoltre, i predetti sostenitori tentavano di aggredire una prima volta il direttore di gara non riuscendovi.
In tale frangente si avvicinava al direttore di gara il sig. Gioacchino Patti, dirigente accompagnatore della società Green Tusa il quale, anziché agevolare l’ingresso del direttore di gara nello spogliatoio, glielo impediva assumendo altresì un comportamento minaccioso.
Nonostante quanto sopra l’arbitro raggiungeva il proprio spogliatoio ma vi trovava la porta chiusa a chiave dal sig. Francesco Vitale collaboratore della Soc. Green Tusa ragion per cui veniva raggiunto dai sostenitori del Green Tusa i quali lo circondavano minacciandolo ed uno di essi lo colpiva anche con un calcio tant’è che il direttore di gara riusciva a stento a sottrarsi a tale aggressione trovando rifugio nello spogliatoio della società ospite.
I predetti sostenitori tentavano di sfondare la porta dello spogliatoio della società ospite non riuscendovi e continuando ad urlare minacce nei confronti del direttore di gara fino all’arrivo dei carabinieri nel frattempo chiamati dai dirigenti della Soc. Rosmarino.
Solo dopo l’intervento dei carabinieri l’arbitro riusciva a raggiungere, senza ulteriori incidenti, il suo spogliatoio che lasciava solo alle ore 18,00.
In ragione di quanto sopra quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro alcuno.
In particolare per ciò che attiene al risultato della gara è evidente che la partita deve considerarsi conclusa al 15’ del 2^ t. quando l’arbitro, a seguito dell’aggressione subita, non era più nelle condizioni psico-fisiche di poter continuare la gara con la conseguenza che va pienamente condivisa la sua decisione di proseguirla pro forma e ciò al fine preservare non solo la sua l’incolumità fisica ma anche quella dei tesserati della società ospite.
Conseguentemente non assumono rilievo alcuno, ai fini del risultato della gara, gli avvenimenti successivi al 15’ del 2° t.
Sul punto giova ricordare che l’art.64 delle NOIF prevede espressamente che l’arbitro deve astenersi dall’iniziare o far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiano pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell’uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere. L'arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico.
Il successivo comma 3 del medesimo articolo dispone che è fatto obbligo all'arbitro di astenersi dal dare inizio o dal far proseguire la gara, qualora, anche al di fuori del verificarsi dei fatti o delle situazioni previste al precedente comma, si siano introdotte nel recinto di giuoco persone la cui presenza non sia consentita dalle disposizioni federali.
Il tutto senza sottacere, inoltre che la reclamante non ha adempiuto ad alcuni dei doveri impostigli dall’art. 62 delle NOIF al fine di tutelare l’ordine pubblico né alla stessa può essere concessa alcuna delle attenuanti di cui all’art. 13 del CGS non avendo adottato alcun dei comportamenti ivi previsti.
In ragione di quanto sopra, pertanto, il reclamo deve essere rigettato per ciò che attiene la sanzione della perdita della gara per 0 -3 e le inibizioni a carico dei propri dirigenti.
Di contro il reclamo deve trovare parziale accoglimento in ragione del punto di penalizzazione che deve essere revocato così come deve essere revocata la squalifica del campo per due gare dovendosi sostituire a detta sanzione quella dell’ammenda nella misura del minimo edittale prevista dal comma 2 dell’art. 14 del CGS non risultando che la reclamante sia recidiva o che avesse subito una precedente sanzione con diffida.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del proposto appello revoca la sanzione di un punto di penalizzazione in classica e sostituisce la squalifica del campo per due giornate con l’ammenda di € 500,00 confermando nel resto l’impugnato provvedimento.
Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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