COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 395 del 04.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 160/A U.S. SFARANDINA A.S.D. (ME) avverso la squalifica per tre gare del calciatore Carcione Yari – Gara Campionato 1° Cat. girone “C” Sfarandina/S.Basilio del 16/02/2014 – C.U. N° 371 del 19/02/2014 .

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 395 del 04.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 160/A U.S. SFARANDINA A.S.D. (ME) avverso la squalifica per tre gare del calciatore Carcione Yari - Gara Campionato 1° Cat. girone “C” Sfarandina/S.Basilio del 16/02/2014 – C.U. N° 371 del 19/02/2014 . Con appello ritualmente proposto a firma del presidente pro tempore, U.S. Sfarandina A.S.D. impugna la decisione in epigrafe riportata chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato ritenuta sproporzionata in relazione ai fatti realmente accaduti dei quali riferisce una propria versione. In buona sintesi la reclamante sostiene che il calciatore non avrebbe apostrofato l’arbitro con frasi ingiuriose e che, subito il provvedimento di espulsione, avrebbe disciplinatamente abbandonato il terreno di giuoco. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell’art. 35 n° 1 commi 1.1 C.G.S. il referto dell’arbitro ed eventuali supplementi fanno piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara. Dalla lettura del predetto rapporto si legge che il calciatore Carcione Yari è stato espulso al 45’ del primo tempo per atteggiamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro e che, a seguito del provvedimento subito, agitava il pugno compiendo una azione di generica minaccia rimasta senza alcun seguito. Il comportamento del calciatore è stato pertanto deprecabile ma, potendosi inquadrare nella condotta gravemente antisportiva e irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, può essere sanzionata con il minimo edittale indicato nell’articolo 19 comma 4 lett. a) del C.G.S. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento dell’appello proposto dalla U.S. Sfarandina A.S.D. ridetermina in due giornate la squalifica a carico del calciatore Carcione Yari. Per l’effetto, senza addebito di tassa.
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