COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 395 del 04.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°162/A A.S.D. Nuova Campobello Amedeos (AG) avverso perdita gara per 0 – 6 – Gara Allievi provinciali C5 Atletico Campobello/Nuova Campobello Amedeos del 21/02/2014 – C.U. n° 32 del 26/02/2014 della delegazione provinciale di Agrigento .

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 395 del 04.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°162/A A.S.D. Nuova Campobello Amedeos (AG) avverso perdita gara per 0 – 6 - Gara Allievi provinciali C5 Atletico Campobello/Nuova Campobello Amedeos del 21/02/2014 – C.U. n° 32 del 26/02/2014 della delegazione provinciale di Agrigento . Con appello ritualmente proposto l’A.S.D. Nuova Campobello Amedeos ha impugnato la decisione in epigrafe riportata. In buona sintesi la reclamante sostiene di non avere potuto partecipare al giudizio di primo grado, pur avendo inviato tempestivamente controdeduzioni non assunte in considerazione dal Giudice Sportivo risultando già pubblicata la relativa decisione. Nel merito nulla osserva circa la posizione irregolare dei propri calciatori asserendo comunque di non averli utilizzati nel corso della gara. Ragion per cui chiede l’annullamento del provvedimento impugnato ovvero la rimessione degli atti al Giudice Sportivo per un nuovo esame in contraddittorio. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva che il proposto gravame è infondato atteso che il Giudice Sportivo ha operato correttamente in ossequio alla normativa di abbreviazione dei termini procedurali di cui al C.U. n° 98/a del 16/12/2013 della F.I.G.C. e tenuto conto che le controdeduzioni avrebbero dovuto essere depositate, e non già inviate, nei termini di rito. Inoltre non riveste alcun pregio giuridico la circostanza che i due calciatori in questione non siano stati utilizzati posto che ai sensi dell’art. 17 comma 5 C.G.S., nelle gare di calcio a 5, il semplice inserimento in distinta di calciatori in posizione irregolare determina la perdita della gara. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, rigetta il proposto appello. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.
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