COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 06/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca Terontola, avverso la squalifica inflitta all’allenatore Testini Enrico fino al 21/03/2014 (C.U. n. 43 del 6/02/2014).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 06/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: Reclamo dell'Associazione Sportiva Dilettantesca Terontola, avverso la squalifica inflitta all'allenatore Testini Enrico fino al 21/03/2014 (C.U. n. 43 del 6/02/2014). L'associazione Sportiva Dilettantistica Terontola, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti dell'allenatore sopra identificato con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro casalingo disputato, in data 2 febbraio 2014, contro l'Unione Sportiva Poliziana e così motivato: “Entrava indebitamente in campo e rivolgeva al D.G. frasi offensive”.La società reclamante, in un ampio atto di impugnazione, evidenzia una cronologia degli avvenimenti difforme rispetto a quanto ipotizzato dal Giudice di prime cure; l'allenatore avrebbe semplicemente richiamato l'attenzione del Capitano della propria compagine senza mai entrare in campo. Il D.G. avrebbe equivocato il contenuto del richiamo, ritenendo che nel medesimo fosse presente una censura sul suo operato, ed avrebbe provveduto ad espellere il Testini. La difesa insiste per la riduzione della sanzione comminata e, sottolineando la correttezza della società nell'impugnare la sola posizione dell'allenatore (non quella di altri tesserati sanzionati nella medesima gara), insiste sia sulla totale assenza di frasi offensive che sull'inesistenza di un indebito ingresso in campo. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. Occorre rilevare che nel rapporto di gara il D.G. trascriveva una condotta dell'allenatore, assolutamente compatibile con la ricostruzione fornita dal G.S.T., nella quale si dettagliavano le singole frasi (pronunciate urlando e con tono rabbioso) oggettivamente offensive e si dava atto dell'ingresso, non autorizzato, del tesserato sul rettangolo di giuoco. Analogamente nel supplemento il D.G. smentisce tutte le deduzioni difensive, confermando quanto riportato nel precedente atto, limitandosi a precisare che, al momento dell'ingresso in campo da parte del Sig. Testini, il giuoco non era ancora ripreso.Per quanto concerne la posizione dell'allenatore dunque il rapporto e il supplemento cristallizzano una condotta assolutamente censurabile da parte del dirigente sia per quanto attiene alle frasi pronunciate, contrarie al dettato dell'art. 19 comma 4 del C.G.S, sia per quanto concerne l'ingresso non autorizzato in campo. Nessuna valenza difensiva può essere fornita dalla precisazione che al momento dell'espulsione dell'allenatore il giuoco non fosse ripreso poiché l'interruzione,disposta durante il corso della gara, non legittima in alcun modo l'ingresso sul rettangolo da parte di soggetti non espressamente e preventivamente autorizzati da parte del D.G.. Una interpretazione difforme autorizzerebbe chiunque ad entrare sul terreno di giuoco nelle fisiologiche sospensioni connesse all'incontro (falli, corner, laterali, infortuni ecc.). La sanzione irrogata appare dunque corretta e conforme alla giurisprudenza consolidata. P.Q.M. La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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