COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 06/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: Reclamo della Società Sportiva Dilettantesca Diavoli Neri, avverso l’ammenda comminata dal G.S.T. di € 1.200,00 (C.U. n. 23 del 17/10/2013).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 06/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: Reclamo della Società Sportiva Dilettantesca Diavoli Neri, avverso l'ammenda comminata dal G.S.T. di € 1.200,00 (C.U. n. 23 del 17/10/2013). La Società Sportiva Dilettantesca Diavoli Neri, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti della società stessa, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro esterno disputato, in data 13/10/2013, contro la Società ospitante Morianese. Il G.S.T. motivava così la propria decisione: “Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G.. Per contegno minaccioso verso un calciatore avversario. Per avere, calciatori non identificati a fine gara, partecipato ad una zuffa con quelli avversari con offese rivolte agli stessi. Per avere, in particolare, uno di detti tesserati rivolto ad un calciatore avversario frase di discriminazione razziale”. La C.D.T. - con decisione pubblicata nel C.U. n. 29 del 21 novembre 2013 (con riferimento all'udienza celebrata in data 15 novembre 2013) - trasmise gli atti alla Procura Federale affinché venisse identificato, anche alla luce delle nuove dichiarazioni arbitrali, il responsabile dell'episodio discriminatorio. In data 20 febbraio 2014 la Procura Federale provvide a restituire il fascicolo segnalando che le indagini espletate e la documentazione fornita dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca (presso cui pende un procedimento penale relativo agli stessi fatti), avrebbero consentito di identificare il tesserato responsabile. Per tale ragione, con riferimento alle espressioni discriminatorie, la Procura Federale provvederà ad instaurare un autonomo procedimento deferendone l'autore per cui tale addebito dovrà ritenersi estraneo al presente giudizio. Per quanto concerne la difesa la società, provvedendo a censurare le espressioni verbali di alcuni tesserati, evidenzia l'impossibilità di arginare le intemperanze dei tifosi e, pur non contestando i fatti, conclude nel chiedere la riduzione della squalifica comminata. All'udienza del 15 novembre 2013 il legale in rappresentanza della società si riportava ai motivi del reclamo ed insisteva per la mitigazione della sanzione irrogata. Il ricorso merita parziale accoglimento. Correttamente la società ha argomentato quasi tutte le sue difese con riferimento alla mancata identificazione del responsabile delle espressioni discriminatorie ma non ha mai, in alcun modo, messo in dubbio la ricostruzione degli altri eventi fornita dal D.G. nel suo rapporto di gara. I fatti devono dunque considerarsi pacificamente ammessi anche da parte reclamante che però, come risulta dal rapporto di gara, ha il merito di essersi prontamente adoperata tramite la propria dirigenza e alcuni giocatori, a sedare la rissa scoppiata negli spogliatoi. Dunque accertati così i fatti, la commisurazione della sanzione disciplinare operata dal G.S.T. deve essere mitigata sia con riferimento all'addebito discriminatorio che sarà giudicato con autonomo deferimento sia con una parziale attenuazione degli addebiti ipotizzati da parte del Giudice di prime cure. P.Q.M. La C.D.T., accoglie il reclamo e riduce l'ammenda ad € 600,00 disponendo la restituzione della relativa tassa.
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