COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 06/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Gara Monzone – Apuania Calcio (1-2) del 9/2/2014. Campionato di II categoria. In C.U. n.44 del 13/2/2014 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 06/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Gara Monzone – Apuania Calcio (1-2) del 9/2/2014. Campionato di II categoria. In C.U. n.44 del 13/2/2014 C.R.T. Reclama la società Monzone avverso la squalifica per cinque gare inflitta al calciatore Conti Manuel il quale “Espulso per fallo di gioco, alla notifica afferra con le mani il cartellino nel tentativo di toglierlo dalle mani del D.G. senza riuscirvi, supplicandolo di non adottare il provvedimento”. La reclamante sostiene la mancanza di violenza nei confronti del D.G. e che il termine “supplicandolo” usato dal G.S. racchiude il reale stato d’animo del tesserato il quale, resosi conto del proprio gesto, chiede all’arbitro un atto di clemenza. Chiede una riduzione della sanzione. In calce al reclamo pone in essere una considerazione circa una decisione già adottata dagli Organi di Giustizia Sportiva e già pubblicata nel C.U. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, rileva di non avere mai parlato di un atto di violenza e che il gesto del calciatore è stato unicamente posto in essere al fine di indurre il D.G. ad un ripensamento. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, accoglie il reclamo. Invero, il punto focale della decisione riguarda l’avere o meno posto in essere un gesto anche potenzialmente violento verso il D.G. da parte del calciatore A parere del Collegio la risposta è da intendersi in senso negativo. Trattasi in realtà di un atto irriguardoso verso l’arbitro e ciò che rappresenta, ma non un atto da definirsi violento. Di poi, il pentimento immediato e quindi non premeditato e strumentale fanno ritenere che vi sia stato da parte del tesserato un gesto istintivo senza alcuna volontà di nuocere, nemmeno in potenza, all’arbitro. Da ciò la necessità di ridurre la sanzione comminata così come da dispositivo. Per quanto attiene la parte finale del reclamo, la C.D. ricorda che è assolutamente irrituale inserire nel contesto di un gravame note inerenti un procedimento già concluso ed ufficiale. Gli Organi di Giustizia, non solo quella sportiva, sono chiamati a decidere nel rispetto delle regole che governano la realtà di cui si occupano pertanto, il quid decisum può essere condiviso o meno, ma ciò non toglie che deve essere rispettato ed eventualmente contrastato nei modi e termini relativi all’Ordinamento di riferimento e questo principio riveste un valore assoluto ed erga omnes. P.Q.M. La C.D.T.T. accoglie il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica del calciatore Conti Manuel da cinque a tre giornate di gara. Dispone il non addebito della tassa di reclamo
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