COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 06/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: C.U. n. 40 del 12.02.2014 – Reclamo dell’U.S.D. Pieve S. Paolo Capannori avverso l’ammenda di € 530,00 comminata dal G.S.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 06/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: C.U. n. 40 del 12.02.2014 - Reclamo dell’U.S.D. Pieve S. Paolo Capannori avverso l’ammenda di € 530,00 comminata dal G.S.T. Reclama la società Pieve S. Paolo Capannori avverso l’ammenda di € 530,00 comminata dal G.S.T., con la seguente motivazione: “Per lancio di due fumogeni accesi da parte di propri sostenitori all’interno del terreno di giuoco ed offese alla squadra avversaria’. La reclamante chiede una riduzione dell’entità della sanzione, non contestando i fatti, ma precisando che il tutto si è verificato per fatto e colpa di una decina di giovani con indosso sciarpe biancorosse, probabilmente sostenitori di una squadra di basket della lucchesia, che lanciavano due fumogeni a bordo campo e rivolgevano cori stupidi ed offensivi all’indirizzo della squadra avversaria. La reclamante si duole e rammarica di quanto avvenuto, alla luce del fatto che era stata organizzata una Festa dello Sport con il diretto coinvolgimento dei bambini della scuola calcio, ritenendosi per prima lesa dal comportamento di tali soggetti. La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto, così decide. La società non contesta i fatti, per cui la Commissione limiterà la propria indagine alla valutazione della congruità della sanzione, in ragione della richiesta di riduzione Sotto questa prospettiva si rileva che la reclamante offre una ricostruzione dei fatti tendente ad escludere qualsiasi coinvolgimento della propria tifoseria in ordine a fatti oggetto di contestazione, rimarcando di aver organizzato una Festa dello Sport con il diretto apporto dei bambini appartenenti alla scuola calcio ed evidenziando la responsabilità di alcuni (una decina) sostenitori di una squadra di basket che indossavano sciarpe dai colori (bianco - rossi) diversi da quelli rappresentativi (giallo – blù) la stessa compagine societaria. Invero, dalla documentazione acquisita agli atti non emergono elementi tali da circoscrivere la responsabilità dei fatti a sostenitori ‘estranei’ alla compagine societaria, non potendosi escludere aprioristicamente la suddetta circostanza e tenuto conto, peraltro, delle ripetute offese pronunciate all'indirizzo della squadra avversaria. Irrilevante a questi fini, anche se molto apprezzato dal Collegio, è il fatto di aver organizzato una Festa dello Sport con il diretto coinvolgimento dei bambini della scuola calcio. In definitiva, agli atti non si rinvengono motivi per operare una riduzione della sanzione, avendo peraltro il Giudice di prime cure coerentemente applicato l’orientamento seguito da quest’Organo Giudicante sul rispetto dei minimi edittali sanciti dalla normativa (art. 12, comma 6, C.G.S.) applicabile al caso di specie e in ragione delle offese profferite dal pubblico all'indirizzo della squadra avversaria. P.Q.M. la C.D.T.T.: 1. respinge il reclamo proposto dalla società Pieve S. Paolo Capannori; 2. conferma il provvedimento impugnato; 3. ordina l'incameramento della tassa di reclamo.
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