COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 06/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dall’U.S.D. Santa Brigida avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Firenze ha squalificato: -l’Allenatore Cappelli Alessandro, fino al 14 aprile 2014; -il Calciatore Ottanelli Alessio, per tre giornate di gara (C.U. n. 35 del 12.02.2014).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 06/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dall’U.S.D. Santa Brigida avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Firenze ha squalificato: -l’Allenatore Cappelli Alessandro, fino al 14 aprile 2014; -il Calciatore Ottanelli Alessio, per tre giornate di gara (C.U. n. 35 del 12.02.2014). Contro i provvedimenti indicati in epigrafe e così motivati: -Cappelli Alessandro “Allontanato per aver offeso il D.G., reiterava le offeso dopo l'intervallo e durante il 2 tempo al di fuori del terreno di gioco”. -Ottanelli Alessio “A fine gara teneva contegno gravemente irriguardoso nei confronti del D.G., di poi lo offendeva” propone reclamo la Società U.S.D. Santa Brigida il cui legale rappresentante, dopo aver riportato quanto indicato sul rapporto di gara in riferimento ai due tesserati, motiva l’atto di impugnazione con il definire “cosa non veritiera” ciascuna delle frasi offensive addebitate all’Allenatore. Per quanto riguarda il Calciatore, dopo aver confermato l’invito da questi rivolto al D.G. a non trascrivere l’ammonizione inflitta, esclude che egli abbia pronunciato l’offesa attribuitagli. A tal proposito ha ritenuto di far sottoscrivere il reclamo a due Dirigenti della Società A.S.D.Londa 1974, squadra avversaria, a titolo di testimonianza e, affermando che la portata dei fatti è stata “ingigantita”dal D.G., chiede una revisione dei provvedimenti disciplinari contestati, dichiarandosi “disposti ad un incontro verbale se richiesto dalla Commissione”. In via preliminare, e con riferimento alle richieste istruttorie contenute nel reclamo, ancora una volta la Commissione deve far rilevare che nel procedimento disciplinare ordinario, qual é il presente, non è prevista la possibilità di assumere prove testimoniali essendo queste riservate ai casi di procedimenti per illecito sportivo. Per quanto invece attiene l’audizione del soggetto reclamante essa costituisce indubbio diritto che, per essere esercitato, deve essere espressamente e direttamente richiesto con il reclamo (art. 34 C.G.S.) e non lasciato alla discrezionalità del giudicante. Entrando nel merito delle eccezioni sollevate la C.D., acquisito il supplemento di rapporto, esclude che il reclamo possa essere accolto. Infatti l’Arbitro conferma i comportamenti tenuti dai due tesserati e già descritti sul rapporto di gara aggiungendo, nel caso del Cappelli, particolari che gli consentono di affermare un’assoluta certezza nell’individuazione dell’allenatore. Nessun dubbio sussiste sulla richiesta effettuata nei suoi confronti dal calciatore di non trascrivere sul rapporto di gara l’ammonizione essendo il fatto pacificamente ammesso dalla Società. Sotto il profilo dell’entità della sanzione esse sono da confermare perché congrue. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo disponendo l’acquisizione della tassa di reclamo
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