COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 06/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo U.S Torrita Asd Avverso Ammenda Euro 50,00 Inibizione Felici Luciano Fino Al 21102014 Squalifica Del Calciatore Petrarca Amedeo Per 4 Gg.(C.U. N° 35 Del 1822014)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 06/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo U.S Torrita Asd Avverso Ammenda Euro 50,00 Inibizione Felici Luciano Fino Al 21102014 Squalifica Del Calciatore Petrarca Amedeo Per 4 Gg.(C.U. N° 35 Del 1822014) Propone rituale reclamo la U.S. Torrida ASD avverso le sanzioni in oggetto comminate dal G.S.T. di Siena con articolate motivazioni che si possono così riassumere: per il dirigente Felici, per ripetuti atti di ostilità e provocazione con piccoli colpetti al braccio dell’arbitro in modo provocatorio più volte reiterato ed altre azioni irriguardose e non regolamentari a fine gara in qualità di dir, quanto al calciatore con la seguente motivazione:” A seguito di una ammonizione calciava con forza il pallone contro la panchina avversaria colpendone un componente. Alla notifica dell’espulsione usciva dal campo ed attendeva il DG al termine della gara rivolgendogli frasi offensive. Sanzione aggravata in quanto capitano”.La reclamante chiede l’annullamento della sanzione dell’ammenda (la quale non è reclamabile poiché inferiore al minimo previsto), e la riduzione delle sanzioni al calciatore poiché sostiene non essere vero l’episodio del calcio al pallone all’indirizzo della panchina avversaria, mentre per il dirigente nega l’episodio nella sua interezza affermando che il il Felici avrebbe solo “strusciato” il proprio avambraccio contro l’arbitro del tutto involontariamente al rientro negli spogliatoi. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. Come detto l’ammenda non è reclamabile. Per il calciatore l’arbitro nel supplemento conferma totalmente soffermandosi in particolare sull’espisodio contestato dalla società. Rileva la CD come le quattro giornate inflitte siano addirittura una sanzione mite considerato il ruolo di capitano, ma ritiene di confermarla e non di aggravare la sanzione. L’Arbitro conferma altresì l’episodio ed i comportamenti non regolamentari del dirigente Felici il quale ha reiterato comportamenti piuttosto gravi, confermati dal DG. Tralasciando l’aspetto offensivo, solo l’aver attinto l’arbitro risulta essere questione di notevole gravità. Pare che la sanzione comminata dal primo giudice sia condivisibile e da confermarsi. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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