COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 28.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PROFIAMMA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PROFIAMMA – ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO DISPUTATA A SAN GIOVANNI PROFIAMMA DISPUTATA L’08.02.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.99 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 12.02.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE ONORI MICHELE MARIA PER QUATTRO GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 110 del 28.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PROFIAMMA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PROFIAMMA
– ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO DISPUTATA A SAN GIOVANNI PROFIAMMA DISPUTATA L’08.02.2014,
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.99 DEL COMITATO REGIONALE
UMBRIA, DATATA 12.02.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA
AL CALCIATORE ONORI MICHELE MARIA PER QUATTRO GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27.02.2014, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società Profiamma ASD, chiedendo la riduzione della sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dal referto di gara emerge che il colpo inferto dall’Onori al calciatore avversario è stato sferrato nell’ambito di una azione di gioco e che, in ogni caso, detto colpo non ha determinato conseguenze pregiudizievoli. Si ritiene pertanto equo contenere la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Onori Michele Maria in tre giornate di squalifica.
P.Q.M.
• IN ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO, RIDUCE LA SQUALIFICA INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE ONORI MICHELE MARIA A TRE GIORNATE DI SQUALIFICA. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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