COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 28.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. ARRONE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA ARRONE – DUCATO DISPUTATA AD ARRONE IL 26.01.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.93 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 31.01.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: • LA SQUALIFICA AL CALCIATORE FRANCESCHINI FABIO FINO AL 30/06/2014; • LA SQUALIFICA AL CALCIATORE BALLERBA SIMONE FINO AL 30/06/2014; • L’AMMENDA DI €. 400,00, ALLA SOCIETA’.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 28.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. ARRONE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA ARRONE - DUCATO DISPUTATA AD ARRONE IL 26.01.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.93 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 31.01.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: • LA SQUALIFICA AL CALCIATORE FRANCESCHINI FABIO FINO AL 30/06/2014; • LA SQUALIFICA AL CALCIATORE BALLERBA SIMONE FINO AL 30/06/2014; • L’AMMENDA DI €. 400,00, ALLA SOCIETA’. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27.02.2014, a scioglimento della riserva assunta in data 20/02/2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società Arrone ASD, chiedendo la riduzione delle sanzioni. MOTIVI DELLA DECISIONE L’esame degli atti ufficiali e l’audizione delle parti ha consentito di accertare che alcuni tesserati dell’Arrone A.S.D. fra i quali i signori Fabio Franceschini e Simone Bellerba, si sono resi protagonisti di gravi comportamenti nei confronti del sig. Daniele Agrò, arbitro della gara Arrone A.S.D. – Ducato Calcio, categoria Allievi Regionali A2, disputatasi il giorno 26/1/2014 ad Arrone, nel corso della quale entrambi i calciatori erano stati espulsi. In particolare, il pomeriggio della gara suddetta il sig. Agrò riceveva sul social network Facebook due richieste di amicizia provenienti da un giocatore dell’Arrone e dalla sorella dello stesso, con chiari intenti molesti; tali richieste sono state ovviamente rifiutava dall’arbitro. Il mattino successivo, due calciatori dell’Arrone si recavano di fronte all’istituto scolastico frequentato dal sig. Agrò e, alla vista di quest’ultimo, lo hanno indicato ed hanno esclamato “eccolo, eccolo”, facendogli in tal modo percepire di averlo riconosciuto. Il pomeriggio l’Arbitro riceveva una nuova richiesta di amicizia su Facebook, questa volta dal calciatore Simone Bellerba ed anche in questo caso la rifiutava. Il mattino del 28/1/2014 il sig. Agrò, mentre si recava presso l’Oratorio di San Francesco per la lezione di educazione fisica, notava un gruppo di ragazzi fra i quali riconosceva il sig. Fabio Franceschini ed il sig. Simone Bellerba, i quali sostavano di fronte all’oratorio e, una volta riconosciuto il Direttore di gara, cercavano di entrare all’interno del cortile; non riuscendo nel loro intento in quanto fermati da un insegnante, i predetti prendevano ad insultare il sig. Agrò e lanciavano al suo indirizzo una bottiglia di vetro vuota, che tuttavia non lo attingeva. La Commissione ritiene che tali condotte, reiteratamente moleste ed intimidatorie, come rilevato dal G.S., debbano essere adeguatamente sanzionate e che la squalifica inflitta in primo grado debba essere confermata, in quanto corretta e congrua nella sua entità Parimenti meritevole di sanzione è la società Arrone A.S.D. con riferimento ai comportamenti posti in essere da alcuni suoi tesserati, non individuati dall’Arbitro; né sotto tale profilo può accedersi alla tesi sostenuta dalla reclamante, secondo la quale le condotte sarebbero state al di fuori della sfera di controllo della Società, atteso che – come noto – si verte nell’ambito della responsabilità oggettiva che, in quanto tale, implica che i comportamenti addebitabili ai tesserati di una società di calcio ricadano inevitabilmente sulla società medesima. P.Q.M. • RESPINGE IL RECLAMO. DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it