COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 13/3/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. BARREA AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CERA DAVIDE FINO AL 30.4.14, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PESCINA CALCIO 1950 / A.S.D. BARREA, DISPUTATA IL 16.2.14 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N°28 del 20.2.14 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 13/3/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. BARREA AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CERA DAVIDE FINO AL 30.4.14, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PESCINA CALCIO 1950 / A.S.D. BARREA, DISPUTATA IL 16.2.14 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N°28 del 20.2.14 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, l’A.S.D. Barrea ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. perché il calciatore, dopo essere stato espulso per proteste inveiva e minacciava ripetutamente il direttore di gara sino a quando veniva allontanato dai propri compagni di squadra. Successivamente reiterava lo stesso comportamento a fine gara ponendosi dinanzi la porta dello spogliatoio dell'arbitro, ed infine lo attendeva vicino la propria auto per proseguire negli insulti e minacce. Ha dedotto l’appellante che quanto riportato nell’impugnata decisione non corrisponde alla reale situazione dei fatti, in quanto dopo l’espulsione il Cera è uscito dal campo senza che alcun compagno di squadra lo accompagnasse, restando, poi, in tribuna a seguire il resto della gara. Inoltre, a fine partita, il calciatore non si trovava davanti alla porta dello spogliatoio dell’arbitro, ma davanti all’ingresso del campo, in attesa dei compagni di squadra, nonché dell’arbitro al quale intendeva chiedere le spiegazioni del caso e porgere, comunque, le proprie scuse. Concludeva, pertanto, per la riduzione della sanzione da rapportarsi al reale svolgimento dei fatti. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento, in quanto il direttore di gara, nel proprio rapporto (fonte di prova privilegiata ai fini del decidere), è stato estremamente preciso nel descrivere i comportamenti minacciosi e le frasi ingiuriose del Cera, mentre la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali in possesso del Comitato, onde la sanzione adottata dal primo giudice deve essere integralmente confermata, poiché congrua ed adeguata agli addebiti contestati. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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