COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 118 DEL 11.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.78 della Società A.S.D. CAULONIA 2006 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 112 del 27.2.2014 (squalifica del calciatore PAPANDREA Domenico per QUATTRO gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 118 DEL 11.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.78 della Società A.S.D. CAULONIA 2006 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 112 del 27.2.2014 (squalifica del calciatore PAPANDREA Domenico per QUATTRO gare effettive). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti il reclamo e gli atti ufficiali; sentito il rappresentante della Società reclamante il quale nega gli addebiti ascritti al calciatore Papandrea Domenico, dovuti ad una valutazione errata dell'arbitro, probabilmente influenzata dalla confusione creatasi per una piccola mischia tra calciatori, e nega che lo stesso abbia sferrato un pugno ad un calciatore avversario, essendosi avvicinato alla mischia solo per dividere, pur ammettendo che, a causa dell'ingiusta espulsione, nell'immediatezza dell'accaduto, il Papandrea è stato vittima di una crisi di nervi, per cui a fine gara si è recato a porgere le dovute scuse all'arbitro, scuse ribadite nel reclamo, per la condotta successiva all'espulsione; rilevato che deve ritenersi la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo sulla base degli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del calciatore Papandrea e che può essere ridotta; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore PAPANDREA Domenico a TRE gare effettive e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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