COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 13.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 72. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO TERZIGNO – GARA TERZIGNO I SAN GIUSEPPE DEL 19.02.2014 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 13.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 72. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO TERZIGNO – GARA TERZIGNO I SAN GIUSEPPE DEL 19.02.2014 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo vice rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, rileva la fondatezza dell’atto di impugnazione. Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 74 del 27.02.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del sig. Casillo Giovanni, la sanzione della squalifica fino al 15.04.2014 (sanzione aggravata in quanto già in corso di inibizione), nonché l’ammenda di euro 270.00, a carico della medesima società reclamane, per aver consentito ad un proprio tesserato di sedere in panchina, benché lo stesso fosse squalificato fino alla data del 17.03.2014. Invero, risulta dagli atti che la gara cui si riferisce l’inibizione del dirigente, sig. Casillo Giovanni, si è disputata il 19.02.2014, nel mentre la sanzione relativa alla gara del 16 febbraio è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 71 del 20.02.2014. Di conseguenza, il 19 febbraio, ovvero il giorno precedente la richiamata pubblicazione, sia il sig. Casillo Giovanni, sia la società di appartenenza non potevano essere al corrente della squalifica, che ha erroneamente determinato il provvedimento di aggravante, da parte del Giudice Sportivo Territoriale. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalla società Terzigno e, per l’effetto, di annullare l’ammenda di euro 270.00 a carico della società medesima, nonché di annullare il prolungamento della squalifica a carico del sig. Casillo Giovanni, inflitte dal Giudice di prime cure, rimettendo gli atti al Giudice Sportivo Territoriale per le valutazioni di competenza in merito al comportamento tenuto dal sig. Casillo Giovanni nella gara del 19.02.2014, tenendo conto di quanto rilevato con la presente decisione; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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