COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 13.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 73. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POLISPORTIVA DINAMO MONTEVERDE – GARA DINAMO MONTEVERDE I ATLETICO TAURASI DEL 15.12.2013 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 13.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 73. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POLISPORTIVA DINAMO MONTEVERDE – GARA DINAMO MONTEVERDE I ATLETICO TAURASI DEL 15.12.2013 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo assistente legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, nell’udienza del 3.02.2014, con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 51 del 19.12.2013, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del calciatore Vella Antonio, la sanzione della squalifica fino al 14.06.2015. La tesi difensiva della società si sostanzia sul fatto che il calciatore Vella Antonio, espulso per doppia ammonizione, a suo avviso infondatamente, in segno di protesta spingeva leggermente, ma senza alcuna intenzione di agire scorrettamente, il direttore di gara. Indi, trattenuto da alcuni compagni, egli si allontanava gridando, ma senza offendere alcuno. In sede di audizione, il direttore di gara ha confermato di aver ricevuto un pugno, dal più volte nominato calciatore, alla spalla sinistra, e che il Vella Antonio abbia tentato di aggredirlo, non riuscendovi in ragione dell’intervento del capitano della Dinamo Monteverde. Alla luce di quanto emerso in occasione dell’audizione del direttore di gara, questa Commissione giudica che la vicenda debba essere coerentemente ridimensionata, sia in quanto il pur grave gesto del nominato calciatore non può essere qualificato come violento (pugno alla spalla, senza connotazioni di violenza, come innanzi precisato), sia in quanto l’encomiabile intervento del capitano della società reclamante non può escludere che il calciatore Vella Antonio potesse non reiterare il proprio atteggiamento. Sulla base delle enunciate considerazioni, questa C.D.T. determina doversi ridurre l’impugnata squalifica al 31.12.2014. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Dinamo Monteverde, di ridurre la sanzione della squalifica, a carico del calciatore Vella Antonio, al 31.12.2014; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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