COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 13.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 74. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MONTESARCHIO – GARA FORZA E CORAGGIO I MONTESARCHIO DEL 17.02.2014 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 13.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 74. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MONTESARCHIO – GARA FORZA E CORAGGIO I MONTESARCHIO DEL 17.02.2014 – ATT. MISTA La C.D.T., visti gli atti ufficiali; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 71 del 20.02.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del calciatore Ancillotti Piermarco, la sanzione della squalifica per otto giornate di gara. Con ricorso trasmesso, a mezzo fax, in data 27.02.2014, la società Montesarchio ha proposto reclamo avverso la citata decisione. La tesi difensiva della reclamante non può essere accolta. Invero, la società reclamante, nel proprio atto di impugnazione, ritiene eccessiva e sproporzionata la squalifica inflitta, dal Giudice di prime cure, al calciatore Ancillotti Piermarco, rispetto alla reale entità delle violazioni commesse. Viceversa, la dichiarazione dell’arbitro, ascoltato da questa Commissione nell’odierna seduta, ha precisato che non si è trattato di semplice concitazione, come sostenuto dalla reclamante, ma che le mani del nominato calciatore erano indirizzate a colpire con schiaffi l’arbitro, che non era stato colpito solo in ragione del suo pronto “indietreggiamento” e perché il calciatore Ancillotti Piermarco era, nel frattempo, trattenuto dai dirigenti della sua società. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Montesarchio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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