COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 75 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.D. CIANO avverso perdita gara, penalizzazione di 1 punto e ammenda di € 150 e squalifica al 5.3.2014 all. LORIZIO MARCELLO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 33 del 19.2.2014 gara CIANO – CASTELNOVESE dell’8.2.2014
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°36 del 12.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
75 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.D. CIANO
avverso perdita gara, penalizzazione di 1 punto e ammenda di € 150 e squalifica al 5.3.2014 all. LORIZIO MARCELLO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 33 del 19.2.2014 gara CIANO - CASTELNOVESE dell'8.2.2014
L'U.S.D. CIANO ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti segnalando che nella settimana precedente
la data dell'incontro, stanti le cattive condizioni del terreno di gioco e da quelle messe in previsione non era riuscita ad
ottenere lo spostamento della gara perché la società avversaria non aveva accettato il cambio d'orario, e la
comunicazione del diniego arrivava a 24 ore dall'inizio della gara. Dava quindi disposizioni al custode per preparare il
campo. Il venerdì sera è tornato a piovere e quindi il lavoro di fare le righe (o almeno in parte, vista l'acqua dei giorni
precedenti) non era servito a nulla. All'ingresso nello stabile l'arbitro comunicava che la partita si sarebbe disputata. La
società, tramite i propri dirigenti, cerca di spiegare che il campo è impraticabile. Il direttore, senza spostarsi dagli
spogliatoi, comunica che ci sarebbe da tracciare le righe nel campo. Iniziato ciò, dopo poco, una linea di 5 metri si è
subito cancellata. Nonostante ciò, il direttore chiese comunque di farle tutte "e qui, è ovvio, i dirigenti si sono rifiutati
dicendo che non le avrebbero fatte, perché il terreno era impraticabile, ma l'arbitro comunicava che avrebbe voluto iniziare
la gara. Sorgeva diverbio fra le due società ed alla fine l'arbitro comunicava che non avrebbe disputato la partita, avrebbe
fatto gli appelli e infine mandato a casa le due squadre alle ore 15,45. Chiede la riprogrammazione della gara,
l'annullamento della penalizzazione in classifica e dell'ammenda (di questa, in alternativa, la riduzione) nonché la revoca
della squalifica dell'allenatore.
La Commissione,
- premesso che, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del C.G.S., la parte del ricorso riguardante la squalifica
dell'all.LORIZIO, trattandosi di provvedimento non impugnabile, non viene presa in esame e viene dichiarata
inammissibile;
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l'arbitro, sentito in questa sede a chiarimenti, confermando quanto già riportato a referto
ha precisato che, dopo avere personalmente accertato sul campo, in due occasioni, la condizione dello stesso, invitava,
prima il custode e successivamente i dirigenti dell'U.S.D. CIANO, giunti con la squadra locale alle ore 14,40 (la partita era
fissata per le ore 15), a provvedere alla segnatura del campo, in quanto praticabile, poiché la partita avrebbe avuto
inizio, dopo la esecuzione della segnatura del campo. L'allenatore dell'U.S.D. CIANO, gli comunicava che non avrebbero
aderito alla richiesta in quanto, a loro giudizio, il campo era impraticabile. Ha escluso che sia stato fatto un tentativo di
eseguire la segnatura del terreno di gioco, aggiungendo che anche i giocatori dell'U.S.D. CIANO gli dichiaravano di non
volere giocare. Dopo avere fatto regolarmente l'appello, attendeva sino alle ore 15,45 per lasciare l'impianto;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e,
quindi, le decisioni assunte in primo grado, ed anzi si è avuta dall'arbitro la conferma della volontà dell'U.S.D. CIANO
(dirigenti e calciatori) di non volere disputare la partita, nonostante la dichiarata praticabilità del terreno di gioco e la
volontà, da parte dell'arbitro, di dare inizio alla gara, dopo che il campo di gioco fosse stato regolarmente apprestato,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso dell'U.S.D. CIANO, confermando in toto i provvedimenti impugnati.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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