COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 189/CDT del 14/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. TATANO KANJI PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 2 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMA 11 BIS DELLE NOIF

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 189/CDT del 14/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. TATANO KANJI PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 2 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMA 11 BIS DELLE NOIF Il Segretario dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., in data 9.12.2013, segnalava alla Procura Federale di aver revocato il tesseramento, precedentemente autorizzato, in favore della Società S.S.D. BOMARZO, per il calciatore TATANO KANJI, di nazionalità Giapponese, in quanto era stata allegata una dichiarazione del calciatore in cui affermava “di non essere mai stato tesserato con Società appartenenti a Federazioni Estere”, mentre da accertamenti eseguiti, risultava che il calciatore in questione, era stato tesserato per il club “BOREHAN WOOD F.C.” appartenente alla Federazione Giapponese. La Procura Federale, dopo aver esaminata la predetta documentazione e rilevato che la dichiarazione rilasciata dal calciatore in questione era da considerarsi in contrasto con il disposto dell’art. 40 comma 11 bis delle NOIF, per cui la richiesta di tesseramento, basata su dichiarazione mendace, abbia comportato le violazioni regolamentari indicate in titolo, ha ritenuto di deferire a questa Commissione Disciplinare Territoriale il calciatore TATANO KANJI. Alla riunione indetta da questa Commissione, è presente per la Procura Federale, l’Avv.to LUCA SANZI, il calciatore deferito, accompagnato dal Presidente della Società BOMARZO. La Procura conclude con l’affermazione di responsabilità del deferito chiedendo per il calciatore TATANO KANJI la squalifica per 6 mesi. Il Presidente della Società BOMARZO interviene a difesa del calciatore, affermando che il TATANO, non conoscendo bene la lingua italiana, non aveva compreso la domanda postagli a suo tempo dall’Organo Inquirente e che, comunque, precisa che il calciatore aveva svolto attività calcistica amatoriale. Conclude affermando la totale buona fede dello stesso. Questa Commissione Disciplinare, dopo aver esaminato il contenuto dell’art. 40 quater delle NOIF (ex art. 40 – 11 bis) e le motivazioni espresse, in cui in effetti, il Presidente della Società BOMARZO pone in evidenza le difficoltà da parte del calciatore Giapponese a capire il significato in lingua italiana di quanto dichiarato, e che in totale buona fede non riteneva influente il fatto di aver svolto attivita amatoriale nel proprio Paese. Alla luce di tali considerazioni, questa Commissione Disciplinare ritiene che la sanzione proposta dalla Procura Federale nei confrotni del calciatore TATANO KANJI possa essere lievemente ridimensionata. Quanto sopra premesso, questa Commissione DELIBERA Di ritenere il calciatore TATANO KANJI responsabile delle violazioni a lui ascritte ed indicate in titolo infliggendo allo stesso la squalifica fino al 30.6.2014. La sanzione decorre dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla Segreteria del C.R. Laio per le comunicazioni di rito.
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