COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 189/CDT del 14/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C DEL SIG. MONTAGNANI LUCA PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16 LETT.L E 32 COMMA 1 PUNTO 3 DEL REGOLAMENTO PER IL SETTORE TECNICO E DELLA A.S.D. PALOMBARA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 189/CDT del 14/03/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C DEL SIG. MONTAGNANI LUCA PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16 LETT.L E 32 COMMA 1 PUNTO 3 DEL REGOLAMENTO PER IL SETTORE TECNICO E DELLA A.S.D. PALOMBARA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.
Il Comitato Regionale Lazio, segnalava alla Procura Federale che il Sig. DALIA SANTI MAURIZO,
allenatore di base, avrebbe svolto, nel corso della stagione sportiva 2012/2013, a far data dal 23.12.2012, le mansioni di massaggiatore a favore della Società PALOMBARA. La Procura Federale, esperiva gli opportuni accertamenti e rilevava che, dalla consultazione dell’archivio del Settore Tecnico della F.I.G.C., risultava il DALIA SANTI MAURIZIO, iscritto nei ruoli, quale allenatore dilettante di base (codice 48284), con ultimo tesseramento nella stagione 2011/2012 a favore della Società PALOMBARA, partecipante al campionato di Promozione. Dal foglio di censimento della predetta Società non compare, a nessun titolo, il nominativo del citato SANTI MAURIZIO, seppure in una interrogazione del sistema, risulta qualificato come massaggiatore della medesima società. Dall’istruttoria, la Procura ha accertato che l’allenatore in questione è stato inserito nelle distinte di gara degli incontri dal 23.12.2012 al 17.3.2013 disputati dalla A.S.D. PALOMBARA, con la qualifica di massaggiatore, senza avere richiesto ed ottenuto la necessaria sospensiva dall’albo del Settore Tecnico e, comunque, in assenza di alcun titolo abilitativo per lo svolgimento di tale mansione. A questo punto, la Procura, considerato che nei fatti sopradescritti si configura la responsabilità del Sig. LUCA MONTAGNANI, Presidente della A.S.D. PALOMBARA, per avere permesso le violazioni ascritte al tecnico, Sig. DALIA SANTI MAURIZIO, per il quale si provvede con atto autonomo di deferimento alla Commissione del Settore Tecnico della F.I.G.C. Ritiene la Procura che dalle condotte suindicate, consegue la responsabilità diretta ed oggettiva per la Società AS.D. PALOMBARA ex art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S. Detto tutto ciò, la Procura deferisce a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. LUCA MONTAGNANI, Presidente della A.S.D. PALOMBARA e la Società medesima. Alla riunione indetta da questa Commissione, è presente per la Procura Federale l’Avv. LUCA SANZI, mentre per i deferiti nessuno è presente, né sono pervenute memorie difensive. Il Rappresentante della Procura insiste nel ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in titolo, chiedendo per il Presidente MONTAGNANI LUCA l’inibizione per 3 mesi e per la Società A.S.D. PALOMBARA l’ammenda di € 800,00. Questa Commissione, tenuto conto delle responsabilità ascritte al Presidente, Sig. LUCA MONTAGNANI, per aver consentito l’inserimento nelle liste di gara dal 23.12.2012 al 17.3.2013 del tecnico DALIA SANTI MAURIZIO, in qualità di massaggiatore, violando quindi le disposizioni regolamentari in questione, ritiene che le proposte di sanzioni avanzate dalla Procura siano del tutto congrue per le motivazioni sopraesposte. Quanto sopra premesso, questa Commissione DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in titolo e di infliggere al Sig. LUCA MONTAGNANI l’inibizione per 3 mesi ed alla Società PALOMBARA, € 800 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla Segreteria del C.R. Laio per le comunicazioni di rito.
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