COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 189/CDT del 14/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ OLIMPUS AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FEDERICO MONNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 75 C5 DEL 19.2.2014 (Gara: LIDO DI OSTIA – OLIMPUS C5 del 17.2.2014 – Campionato Calcio a 5 C1)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 189/CDT del 14/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ OLIMPUS AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FEDERICO MONNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 75 C5 DEL 19.2.2014 (Gara: LIDO DI OSTIA – OLIMPUS C5 del 17.2.2014 – Campionato Calcio a 5 C1) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali; ritenuto che le argomentazioni poste in essere dalla reclamante, sia pure in parte assumibili, in quanto l’episodio si caratterizza in una unicità di comportamenti del calciatore FEDERICO MONNI, il che offre margini di un seppur lieve ridimensionamento della sanzione. Detto ciò, questa Commissione DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo a 2 gare la squalifica a carico del calciatore FEDERICO MONNI, così come anticipato sul C.U. 181 CDT del 7.3.2014. La tassa reclamo va restituita.
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