COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 189/CDT del 14/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TOR SAPIENZA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2014 A CARICO DEI CALCIATORI PALETTA PERLUIGI E ROCCHETTI VINCENZO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 172 DEL 26.2.2014 (Gara: TOR SAPIENZA – ALBALONGA del 22.2.2014 – Campionato Jun. Reg.) La Commissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 189/CDT del 14/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TOR SAPIENZA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2014 A CARICO DEI CALCIATORI PALETTA PERLUIGI E ROCCHETTI VINCENZO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 172 DEL 26.2.2014 (Gara: TOR SAPIENZA – ALBALONGA del 22.2.2014 – Campionato Jun. Reg.) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società TOR SAPIENZA, nel proprio reclamo, sostiene che il calciatore ROCCHETTI , dopo l’espulsione, avrebbe lasciato il terreno di gioco senza alcuna reazione, mentre il compagno di squadra PALETTA, a fine gara, non avrebbe compiuto alcun gesto offensivo verso l’arbitro. Quanto contenuto dagli atti ufficiali, fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.), smentisce le affermazioni della ricorrente. Infatti, l’arbitro riferisce che il ROCCHETTI, dopo essere stato ammonito, gli rivolgeva frasi irriguardose e mimava minacciosamente il gesto di colpirlo con un pugno, mentre il PALETTA, a fine gara, lo offendeva e gli rivolgeva un gesto di particolare volgarità. Tanto premesso, considerate insussitenti le lamentele della reclamante e adeguate le squalifiche inflitte, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo confermando le decisioni impugnate, così come anticipato sul C.U 181 CDT del 7.3.2014. La tassa reclamo va incamerata.
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