COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 189/CDT del 14/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO CIVITAVECCHIA C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 58C5 DEL 17-1-2014 (GARA ATL. CIVITAVECCHIA – LIDO DI OSTIA DEL 21-12-2013 CAMPIONATO C5 C1)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 189/CDT del 14/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO CIVITAVECCHIA C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 58C5 DEL 17-1-2014 (GARA ATL. CIVITAVECCHIA – LIDO DI OSTIA DEL 21-12-2013 CAMPIONATO C5 C1) Il competente Giudice Sportivo, a seguito di reclamo della società Lido di Ostia Calcio a 5, irrogava alla società Atletico Civitavecchia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 6, oltre alla squalifica del calciatore Fattori Fabrizio e l’inibizione del dirigente Valentini Marco fino al 7 febbraio 2014. A motivo della decisione rilevava come alla gara avesse partecipato il calciatore Fattori, incorso nella squalifica per una gara per recidività in ammonizione (VIII ammonizione) con provvedimento pubblicato sul C.U. 48 del 20 dicembre 2013. Avverso la decisione reclama la società Atl. Civitavecchia che rileva come l’inserimento del calciatore nell’elenco dei calciatori incorsi nella recidività in ammonizione, e quindi nella squalifica per una gara, fosse frutto di un mero errore materiale del Giudice Sportivo, in quanto il calciatore non si trovava tra i diffidati ed aveva conseguito la settima ammonizione e non l’ottava. Contro ricorre la società Lido di Ostia che afferma come l’assunto della reclamante sia infondato ed indimostrato e non valga a smentire la decisione pubblicata sul comunicato ufficiale che deve essere eseguita a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il reclamo è fondato. Nel comunicato ufficiale 68 C5 è stata pubblicata l’errata corrige con la quale viene depennato dall’elenco dei calciatori squalificati per recidività in ammonizione (VIII infrazione) pubblicato sul comunicato 48 C5 del 20-12-2013, il Fattori Fabrizio in quanto, effettivamente, non era incorso nella ottava ammonizione ma nella settima. La pubblicazione dell’errata corrige fa venir meno ex tunc e quindi dall’origine la decisione pubblicata, in quanto si tratta non di una nuova decisione ma di una mera presa d’atto di un errore materiale di conteggio. La decisione nulla sin dall’origine non si spiega alcun effetto e quindi non è idonea a rendere irregolare la posizione del calciatore che di fatto era perfettamente regolare. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di annullare la decisione impugnata e di ripristinare il risultato acquisito sul campo ATLETICO CIVITAVECCHIA - LIDO DI OSTIA 2 - 2 La tassa reclamo va restituita.
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