COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 13.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ATLETICO BRIANTEO cat. calcio a cinque serie D girone C Gara del 21/02/2014 tra TALAMONESE – ATLETICO BRIANTEO C.U n. 42 del Comitato Regionale Lombardia datato 27/02/2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 13.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ATLETICO BRIANTEO cat. calcio a cinque serie D girone C Gara del 21/02/2014 tra TALAMONESE – ATLETICO BRIANTEO C.U n. 42 del Comitato Regionale Lombardia datato 27/02/2014 La società ATLETICO BRIANTEO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha deliberato la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 – 6 a carico della società Atletico Brianteo, ha comminato l’ammenda di euro 80,00 e l’inibizione fino al 26/03/2014 del Presidente della società reclamante sig. BUA Giuseppe, per aver utilizzato un calciatore non tesserato. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini previsti dal C.G.S. osserva. Da una verifica effettuata presso l’ufficio tesseramenti del C.R. Lombardia si è potuto invece verificare che il calciatore FUSCALDO Cristian era stato regolarmente tesserato in data 18/02/2014, ovvero qualche giorno prima della disputa della gara. Tanto premesso e ritenuto ACCOGLIE Il reclamo proposto e ripristina il risultato conseguito sul terreno di gioco di 4 – 6 a favore dell’Atletico Brianteo; revoca l’ammenda di euro 80,00 nonché la sanzione dell’inibizione del Presidente sig. Bua Giuseppe. Dispone l’accredito della relativa tassa e di informare entrambe le società da parte del CRL.
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