COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 13.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.S.D. GS PESCAROLO Camp. 1° Categoria Gir. G Gara del 13.02.2014 tra A.S.D. GS Pescarolo / Casalromano C.U. n. 41 del CRL datato 20.02.2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 13.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.S.D. GS PESCAROLO Camp. 1° Categoria Gir. G Gara del 13.02.2014 tra A.S.D. GS Pescarolo / Casalromano C.U. n. 41 del CRL datato 20.02.2014. La società A.S.D. GS PESCAROLO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato l'allenatore FERRANTI Emilio sino al 18.3.2014, lamentando che la sanzione è ingiusta in quanto non ha proferito alcuna frase offensiva nei confronti del direttore di gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini previsti dal CGS, sentita la reclamante, sentito l'arbitro osserva : l'arbitro sentito da questa Commissione ha confermato che l'autore della frase offensiva pronunciata nei suoi confronti è stato l'allenatore, FERRANTI Emilio, e di averlo effettivamente individuato, senza alcun dubbio. A fronte di ciò, le deduzioni svolte dalla reclamante costituiscono mere allegazioni di parte, prive di alcun rilievo sotto il profilo probatorio. Pertanto, merita di essere confermata la decisione del GS. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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