COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 13.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società C.S. LOCATE Camp. Juniores Reg. Gir. BG Gara del 22.02.2014 tra Accademia Pavese / C.S. Locate C.U. n. 42 del CRL datato 27.02.2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 13.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società C.S. LOCATE Camp. Juniores Reg. Gir. BG Gara del 22.02.2014 tra Accademia Pavese / C.S. Locate C.U. n. 42 del CRL datato 27.02.2014. La società C.S. LOCATE ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica comminata a carico del giocatore COSTANZO Marco per 5 gare sostenendo che il calciatore avrebbe colpito involontariamente al polpaccio l’arbitro solo perché questi si sarebbe trovato casualmente sulla traiettoria e che poi non lo avrebbe offeso, e chiedeva pertanto una riduzione di detta sanzione. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, osserva che dal referto di gara – fonte privilegiata e primaria di prova – emerge chiaramente che il giocatore COSTANZO Marco, ha colpito volontariamente con una pallonata il direttore di gara al polpaccio della gamba sinistra e successivamente alla notifica del provvedimento disciplinare lo ha pesantemente ingiuriato. Questa Commissione, secondo i criteri di giudizio abitualmente adottati, ritiene che il comportamento tenuto dal calciatore COSTANZO Marco sia da qualificarsi violento ed offensivo, e non ritiene vi sia giustificazione per una mitigazione della pena. Tanto premesso RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa se non ancora versata.
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