COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 13.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società CS ROMANO BANCO Camp. Allievi Reg. Gir. F Gara del 13.02.2014 tra CS Romano Banco / Bareggio San Martino C.U. n. 41 del CRL datato 20.02.2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 13.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società CS ROMANO BANCO Camp. Allievi Reg. Gir. F Gara del 13.02.2014 tra CS Romano Banco / Bareggio San Martino C.U. n. 41 del CRL datato 20.02.2014. La società CS ROMANO BANCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione della squalifica fino al 09/04/2014 a carico dell’allenatore sig. Massimo DE VECCHI, lamentando che lo stesso non abbia proferito le frasi a lui addebitate né sia entrato sul terreno di gioco. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini previsti dal CGS, osserva : dal referto di gara – fonte primaria e privilegiata di prova – emerge che il sig. Massimo DE VECCHI abbia effettivamente mantenuto il comportamento a lui addebitatogli. La gravità dello stesso giustifica la conferma della sanzione comminata dal Giudice Sportivo. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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