COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIOSTRA FILIPPO E DELL’A.S.D. PAGLIARE CALCIO

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIOSTRA FILIPPO E DELL’A.S.D. PAGLIARE CALCIO Con provvedimento del 27 gennaio 2014 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: - GIOSTRA Filippo - all’epoca dei fatti tesserato per l’A.S.D. Pagliare Calcio ed attualmente non tesserato - della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’art. 91 delle NOIF, per avere impedito al calciatore Athos Capriotti lo svolgimento di ogni attività sportiva in seno alla società presso la quale era tesserato, A.S.D. Pagliare Calcio, dal mese di gennaio 2013 sino al suo svincolo, avvenuto nel mese di giugno 2013; - l’A.S.D. Pagliare Calcio, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Cgs, per le violazioni ascritte al proprio tesserato. Con nota dell’11 febbraio 2014 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e le parti deferite, le quali, prima dell’inizio del dibattimento, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, sulla quale esprimeva il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale. A seguito di tali istanze, la Commissione ha adottato, dandone lettura, la seguente ORDINANZA “La Commissione disciplinare territoriale del Comitato Regionale Marche, - rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 Cgs; - considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; - visto l’art. 23, comma 1, Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; - visto l’art. 23, comma 2, Cgs, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; - rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; P.Q.M. la Commissione disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:  inibizione per mesi uno e giorni dieci al sig. GIOSTRA Filippo, da scontarsi nella stagione sportiva di prossimo tesseramento;  ammenda di € 140,00 (centoquaranta/00) all’A.S.D. Pagliare Calcio. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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